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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/49

(6) La gestione europea integrata delle frontiere, quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal

regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è una responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Dovrebbe contribuire ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori.

(7) Facilitare i viaggi legittimi prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza è stato

individuato come uno dei principali obiettivi dell’approccio dell’Unione presentato nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo.

(8) Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata

delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, il che contribuirebbe a lottare contro le forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera.

(9) Gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione per promuovere l’attuazione

della gestione europea integrata delle frontiere e per garantire che essa diventi una realtà operativa. La gestione europea integrata delle frontiere è composta, tra gli altri, dai seguenti elementi indicati nel regolamento (UE) 2019/1896: controllo di frontiera; operazioni di ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri, compreso il sostegno coordinato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; cooperazione inter-agenzia, compreso lo scambio regolare di informazioni; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; un meccanismo di controllo della qualità e meccanismi di solidarietà).

(10) Lo Strumento dovrebbe essere in grado di fornire agli Stati membri il sostegno necessario ai fini dell’attuazione di

norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della Commissione.

(11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si

estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, è importante promuovere la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere in linea con il regolamento (UE) 2019/1896. Occorre assicurare complementarità nello svolgimento del controllo di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. La cooperazione inter-agenzia permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, in modo da contrastare tutte le forme di traffico, ma anche di agevolare il commercio e i viaggi legittimi, concorrendo a un’unione doganale efficiente e sicura.

(12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà in parte al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dai

regolamenti (UE) n. 513/2014 (4) (UE) n. 515/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, creando, tra gli altri, un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).

(13) A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in

materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(3) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). (4) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93). (5) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).