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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

(20) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di

gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi Interno istituito dal presente regolamento, in particolare all’inizio e a metà del periodo di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell’Unione anche nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dallo Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività che attuano la gestione europea integrata delle frontiere in linea con il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta, in particolare, che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi attuati in regime di gestione concorrente, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come il programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera, comprese le componenti di tali programmi relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra i suoi compiti e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne e al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe consultare tempestivamente l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito ai progetti di programmi presentati dagli Stati membri, nella misura in cui essi rientrino nelle competenze di tale agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate nell’ambito del sostegno operativo.

(21) Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano, lo Strumento dovrebbe sostenere l’attuazione

dell’approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 nonché ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2019/1896. L’approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri che devono far fronte a sfide migratorie sproporzionate alle frontiere esterne. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa.

(22) In uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne, nel caso in cui siano

individuati vulnerabilità o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (21), lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896.

(23) Lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni

dell’acquis di Schengen sulle frontiere esterne e i visti e agli Stati membri che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione a Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne.

(24) Nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere, lo Strumento non dovrebbe

erogare finanziamenti per infrastrutture ed edifici nuovi e permanenti situati alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi. A tali frontiere, lo Strumento dovrebbe tuttavia sostenere gli investimenti in infrastrutture mobili per il controllo di frontiera, nonché gli interventi di manutenzione, parziale ammodernamento o sostituzione delle infrastrutture esistenti necessari per continuare a rispettare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(21) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27). (22) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).