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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/53

(25) A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di

Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente i regolamenti (CE) n. 693/2003 (23) e (CE) n. 694/2003 (24) del Consiglio. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

(26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero

assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguono tutti gli obiettivi specifici dello Strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi specifici garantisca il conseguimento degli stessi.

(27) In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare

sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(28) Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce uno

degli elementi della gestione europea integrata delle frontiere previsti dal regolamento (UE) 2019/1896. Tuttavia, a motivo della natura e finalità dello Strumento, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(29) Al fine di riconoscere l’importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine

di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

(30) La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale e dei sistemi delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione (TIC) potrebbe essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altri atti giuridici dell’Unione, come le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o cooperazione di polizia. Il Fondo è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma complementari riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato, lo Strumento sosterrà finanziariamente le attrezzature e i sistemi TIC la cui finalità principale è la gestione integrata delle frontiere e ne consentirà l’uso anche nel settore complementare del controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali e ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come il controllo di frontiera e la sicurezza. Tale suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere, quale previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(31) La sorveglianza delle frontiere marittime è una delle funzioni svolte dalle guardie costiere nel settore marittimo

dell’Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che potrebbero includere - senza limitarsi ad essi - la sicurezza, compresa quella marittima, le operazioni di ricerca e soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell’ambito di diverse politiche dell’Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

(23) Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8). (24) Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15). (25) Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).