Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 12 pagine
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Recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152
1 Situazione iniziale
1.1 Contenuto del progetto
Il regolamento (UE) 2018/12401 (di seguito regolamento ETIAS) è stato modificato dai regola-
menti rilevanti ai fini Schengen (UE) 2021/11522 (di seguito: regolamento modificativo ETIAS
«frontiere») e (UE) 2021/11503 (di seguito: regolamento modificativo ETIAS «polizia»). Questi
due regolamenti sono stati approvati il 7 luglio 2021 dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’UE ed erano già stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell’acquis di Schengen il
29 giugno 2021.
I regolamenti modificativi ETIAS contengono modifiche conseguenti all’approvazione dei
nuovi regolamenti UE concernenti il Sistema d’informazione Schengen SIS (regolamenti [UE]
2018/18604, [UE] 2018/18615 e [UE] 2018/18626) e ai regolamenti per l’istituzione dell’intero-
perabilità (regolamenti [UE] 2019/8177 e [UE] 2019/8188; di seguito: regolamenti sull’interope-
rabilità). Grazie a queste modifiche, l’ETIAS sarà interoperabile con gli altri sistemi UE (si-
stema di ingressi/uscite EES, SIS e sistema d’informazione visti VIS) a partire dalla sua
messa in servizio. Per l’elaborazione delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, l’unità centrale
ETIAS e l’unità nazionale ETIAS (di seguito: NES) otterranno un accesso, in modalità di sola
lettura, a determinati dati di identità e dei documenti di viaggio dell’EES, VIS e SIS. Inoltre
l’EES deve poter interrogare l’ETIAS, importare da questo determinati dati ed elaborare le in-
terrogazioni. L’interrogazione automatizzata dei rispettivi sistemi (ETIAS, EES, VIS, SIS, Eu-
rodac ed ECRIS-TCN), nell’ambito dell’elaborazione automatizzata delle autorizzazioni ai
viaggi ETIAS, dovrà avvenire attraverso il Portale di ricerca europeo (ESP). Vengono altresì
modificate alcune disposizioni per il confronto con il SIS e le banche dati dell’Interpol SLTD e
TDAWN. Infine sono modificate le indicazioni relative alle condanne e precisati i diritti d’infor-
mazione nel quadro della procedura di ricorso ETIAS.
Oltre a queste modifiche di legge sono necessari ulteriori interventi per l’applicazione nel qua-
dro del diritto nazionale. La Commissione europea ed eu-LISA hanno specificato, verbal-
mente e in forma scritta, che l’ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che
entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata. Di conseguenza il campo di
1Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informa-
zione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
2Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE)
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
3Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE)
2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.
4Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione
Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 (regolamento «SIS rimpatrio»).
5Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14 (regolamento «SIS frontiere»).
6Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56 (regolamento «SIS polizia»).
7Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e
2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27 (regolamento IOP «frontiere»).
8Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85 (regolamento IOP «polizia»).