Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 7 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024
1. Situazione di partenza
Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi legali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Queste basi non stabiliscono con quali Stati e territori lo scambio debba essere introdotto. Perché venga attuato, è necessaria un’attivazione bilaterale con i singoli Stati partner e territori secondo l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) oppure di uno specifico accordo bilaterale.
Degli attuali 120 Stati e territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro un certo termine («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 12. Estendendo la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche a questi Paesi, la Svizzera dimostra di ottemperare ai suoi impegni politici internazionali nel campo della lotta contro l’evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti, con i benefici che ciò dovrebbe comportare complessivamente per la piazza finanziaria e la reputazione della Svizzera.
Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: l’obiettivo è scambiare per la prima volta, a partire dal 2024, informazioni relative a conti finanziari con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni del caso. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner seguirebbe la stessa procedura di quella applicata finora per l’attivazione in virtù dell’Accordo SAI.
Prima del primo scambio di dati, è inoltre previsto che a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca venga applicato per analogia il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019.
2. Procedura di consultazione e metodo di valutazione
2.1. Procedura di consultazione
La procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024 è stata avviata il 3 dicembre 2021 e si è conclusa il 18 marzo 2022. Sono stati invitati a parteciparvi i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), 11 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell’economia e 26 rappresentanti di ambienti interessati.
Dei partecipanti invitati hanno espresso un parere 26 Cantoni (UR, GL, BL, OW, BS, FR, TI, ZH, GR, TG, ZG, AI, AG, SG, JU, SH, NW, NE, VD, AR, BE, GE, LU, SZ, SO, VS), tre partiti politici (PLR, UDC, PSS), quattro associazioni mantello nazionali dell’economia (USI, USS, usam, ASB) e quattro rappresentanti di ambienti interessati (CP, ABPS, ZBV, ABG).1
Pur non essendo stata ufficialmente invitata alla consultazione, anche la ZBV ha preso posizione, rifacendosi al parere dell’ASB.
Dei partecipanti invitati alla consultazione hanno invece rinunciato esplicitamente a esprimere un parere un Cantone (SZ), un’associazione mantello dell’economia (USI) e un’organizzazione interessata (Fondazione per la protezione dei consumatori).
1 L’elenco dei partecipanti riflette l’ordine di entrata dei rispettivi pareri.