Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 7 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024
sottolineano la necessità di un «level playing field», di adeguate possibilità di regolarizzazione e di migliori condizioni di accesso al mercato.
4. Analisi tematica
4.1. Aspetti fondamentali dell’introduzione dello scambio automatico di infor-
mazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali
I Cantoni AG, GL, SG e SO approvano senza riserve l’ampliamento della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni.
I Cantoni BE, BL e BS osservano che alla decisione di principio relativa all’introduzione dello scambio automatico di informazioni non può che conseguire l’estensione dello scambio ad altri Stati partner e territori che adempiono i criteri dello standard globale. In questo senso sarebbe dunque una scelta d’obbligo in linea con la strategia intrapresa per preservare l’attrattività del sistema Paese e garantire il riconoscimento internazionale della piazza finanziaria svizzera, ragione per cui questi Cantoni sostengono l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati partner.
Il Cantone TG appoggia l’ampliamento della rete per lo scambio automatico di informazioni ritenendolo nell’interesse della Svizzera e della sua reputazione in quanto piazza finanziaria. Esso permetterebbe di eliminare gli svantaggi concorrenziali e di aumentare la trasparenza fiscale. Per questo Cantone è importante assicurare la reciprocità dello scambio dei dati.
Il Cantone JU approva l’ampliamento della rete per lo scambio automatico di informazioni, ma ribadisce l’importanza di garantire la protezione dei dati e il segreto fiscale in questo ambito, in particolare nei confronti di Stati terzi che non posseggono un livello di protezione adeguato. Ritiene comunque che il meccanismo di protezione dello standard globale offra sufficienti garanzie in questo senso. Sarebbe inoltre necessario che le autorità fiscali disponessero di informazioni facilmente fruibili. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con nuovi Stati partner garantirebbe, infine, una maggiore parità di trattamento dei contribuenti di diversa provenienza.
I Cantoni AI, AR, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH riconoscono la necessità della Svizzera di ampliare la propria rete per lo scambio automatico di informazioni. In questo modo adempie i propri impegni politici internazionali e può ambire al giudizio di «on track», la massima valutazione emessa dal Forum Globale. Il Consiglio federale è incaricato di verificare nuovamente prima del primo scambio di dati se gli Stati partner ottemperino in tale momento alle prescrizioni dello standard. I Cantoni menzionati danno il proprio assenso all’avamprogetto a condizione che questo requisito sia soddisfatto.
Il PLR, l’ASB, l’ABPS e la ZBV sostengono i decreti federali concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori 12 Stati partner, a condizione che questi dispongano delle basi legali necessarie a tale scopo, abbiano manifestato il loro interesse ad aderirvi e garantiscano la confidenzialità, la sicurezza e la protezione dei dati. Quale prerequisito essenziale per lo scambio effettivo di dati sarebbe necessario che i singoli Stati partner abbiano compiuto progressi sostanziali in questi ambiti. Le condizioni per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbero essere adempiute e i meccanismi di controllo esistenti andrebbero applicati rigorosamente.
Il PSS accoglie favorevolmente l’avamprogetto, che dimostrerebbe la volontà della Svizzera di ottemperare ai propri impegni politici internazionali, contribuendo a tutelare gli interessi della piazza finanziaria e di tutta l’economia nazionale. Lo scambio automatico di informazioni, tuttavia, andrebbe attivato soltanto nel momento in cui i nuovi Stati partner abbiano adempiuto interamente i requisiti dello standard globale.