Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 7 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024

L’USS appoggia la strategia del Consiglio federale che si prefigge di rafforzare la posizione internazionale della Svizzera adempiendo gli standard globali in materia fiscale e contribuendo così alla conformità fiscale della piazza finanziaria. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati sarebbe tuttavia essenziale e quindi una condizione imprescindibile allo scambio di informazioni per tutti gli Stati partner.

L’UDC respinge categoricamente l’attuazione dello scambio automatico di informazioni così come la sua estensione ad altri 12 Stati. Lo scambio automatico di informazioni sarebbe infatti la massima manifestazione del «cittadino di vetro», esposto a una violazione sistematica della sua sfera privata. Respinge fermamente anche la competenza che i 12 decreti federali conferiscono al Consiglio federale di definire la data a partire dalla quale le informazioni vengono scambiate.

L’usam respinge l’avamprogetto in toto dal momento che non risponde a criteri quali l’effettuazione dello scambio automatico di informazioni soltanto con Paesi con cui è in vigore una CDI funzionante e la predisposizione di un rapporto che raccolga le esperienze effettuate con lo scambio automatico di informazioni, evidenziandone il potenziale di miglioramento, in particolare nell’ambito della protezione della sfera privata. Infine, la regolamentazione delle borse svizzere dovrebbero essere equivalente a quella degli Stati partner.

4.2. Level Playing Field

Il Cantone TG, il PLR, l’ASB, il CP, la ZBV e l’ABG ritengono decisivo che lo scambio automatico di informazioni venga introdotto con un Paese soltanto se lo introducono anche le piazze finanziarie concorrenti («same level playing field»). Non sarebbe ammissibile che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori senza che le piazze concorrenti facciano altrettanto. Soltanto se introdotto contemporaneamente in tutte le piazze finanziarie rilevanti, lo scambio automatico di informazioni potrebbe esplicare gli effetti auspicati nel contrasto alla frode e all’elusione fiscali.

L’ABPS e l’ABG chiedono che gli Stati Uniti non applichino lo scambio automatico di informazioni soltanto attraverso la normativa interna FATCA, ma, affinché sia davvero efficace, procedano conformemente allo standard globale dell’OCSE. La Svizzera sarebbe pertanto tenuta a esercitare pressione sugli Stati Uniti in tal senso.

4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale

Il PLR, l’ASB, l’ABPS, la ZBV e l’ABG auspicano che, nel contesto che garantisce un passaggio regolato verso lo scambio automatico di informazioni, vi siano adeguate e prevedibili possibilità di regolarizzare la propria situazione fiscale per i contribuenti residenti negli Stati partner.

4.4. Accesso al mercato

L’ASB, il CP, l’ABPS, la ZBV e l’ABG reputano che l’accesso dei prestatori di servizi finanziari al mercato sia un elemento determinante ai fini del mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera, ragione per cui auspicano un dialogo concreto volto a migliorare le condizioni in questo settore. Andrebbero sollecitate misure congrue, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.