Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 50 pagine

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Art. 42 Conservazione, archiviazione e distruzione

(art. 39 cpv. 2 LPTab)

Art. 42

1 Le autorità federali e cantonali d’esecuzione conservano i dati personali per almeno cinque anni a partire dal momento in cui sono stati raccolti.

2 I dati personali sono distrutti dopo dieci anni, a condizione che non siano più necessari all’adempimento di compiti legali. In ogni caso, sono distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni dal momento in cui sono stati raccolti.

3 Sono fatte salve la legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr) e le legislazioni cantonali in materia.

Secondo ZH, va evitato che con l’AP-OPTab per le autorità penali entrino in vigore nuovi termini di conservazione, archiviazione e distruzione. NE propone di integrare nel capoverso 1 «nella misura in cui non sono più necessari per l’attuazione della misura». Inoltre, il capoverso 2 dovrebbe applicarsi anche ai test d’acquisto.

Capitolo 7 Disposizioni finali Art. 43 Adeguamento degli allegati

(art. 33 cpv. 2 LPTab)

Art. 43

L’UFSP adegua i seguenti allegati:

a. gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;

b. l’allegato 3 in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Nel definire le norme tecniche, l’UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Secondo organizzazioni del settore economico79, la proposta delega di competenze all’UFSP supera l’ambito delle competenze delegate. Si suggerisce di stabilire una cadenza di rinnovo delle avvertenze di almeno 12 anni. Secondo UDC, manca la base legale per conferire competenze all’UFSP che vadano al di là delle «prescrizioni tecniche e amministrative» previste dalla legge.

Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 44

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

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79CNCI, ODAG, Swiss Cigarette e simili, VSZ

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