Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/101: Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

Allegati Allegato 1 Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze

(art. 9 cpv. 3, 19 lett. a e 43 lett. a)

Secondo BS, SH e VS, EKSN, organizzazioni del settore sanitario81, ACSI e SKS, andrebbe menzionato esplicitamente che il codice QR, in quanto parte dell’avvertenza combinata, deve essere sempre leggibile.

Organizzazioni del settore sanitario82 propongono che le avvertenze includano anche informazioni o indicazioni su offerte di riduzione dei rischi. Le informazioni e le offerte devono essere basate sulle evidenze e distanziarsi chiaramente dalle PR dell’industria del tabacco.

Secondo UDC e organizzazioni del settore economico83, le regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze devono restare invariate per quel che è dei colori. Le variazioni di colore proposte vanno oltre i requisiti dell’UE e devono pertanto essere chiaramente respinte.

Allegato 2 Le 45 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa

(art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1, 20 e 43 lett. a)

ZG osserva che le immagini all’allegato 2 appaiono nel complesso più innocue delle illustrazioni precedenti e che in alcuni casi sembrano addirittura umoristiche (cfr. p. es. il n. 1.9, un ombelico che fuma, rispetto alle immagini con affermazioni simili nelle attuali serie 2 e 3). Nell’immagine n. 1.5, con ridotte dimensioni di stampa (pacchetto di sigarette) è praticamente impossibile riconoscere che la brace dovrebbe rappresentare un cervello. Inoltre, nel testo dell’immagine numero 1.7 c'è un errore di battitura («gefärdet» invece di «gefährdet»).

Secondo Föderation der Suchtfachleute, FS e GREA, il termine «Invalidität», che figura al numero 1.5, non dovrebbe essere utilizzato poiché stigmatizzante.

GE ritiene che i pittogrammi proposti, ispirati ai pittogrammi proposti dall'UE nella direttiva

2014/109/UE, potrebbero essere più pregnanti. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere i diritti di utilizzo dei pittogrammi proposti dall'UE nella direttiva 2014/109/UE.

UDC rifiuta qualsiasi forma di obbligo di apporre avvertenze.

Allegato 3 Norme tecniche relative alle procedure di misurazione ed esame

(art. 22 cpv. 2 e 3, 23 cpv. 4, 29 cpv. 3 e 43 lett. b)

JU propone che siano fissati standard tecnici per i prodotti per uso orale.

Allegato 4 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

(art. 44)

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo

Sette Cantoni84, EKSN, organizzazioni del settore sanitario85, ACSI e SKS segnalano che è necessario adeguare l’ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo poiché, con la decisione relativa alla legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati sono ora assoggettati alle disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Ordinanza del 12 giugno 2020 sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Secondo UDC, la proposta di modifica dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo esula dalla sfera di competenza delegata e deve pertanto essere respinta.

Anche secondo organizzazioni del settore economico86, la proposta modifica dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo non è necessaria e deve essere stralciata. Essa esula dalla sfera di competenza delegata e va inoltre respinta di principio in base a considerazioni di «good governance» e politica fiscale.

81AS, AT e simili, Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, LPV, PSV, Swiss Olympic, Unisanté

82Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, Infodrog

83CNCI, ODAG, Swiss Cigarette e simili, USAM, VSZ

84BL, BS, OW, SH, SO, VD, VS

85AS, AT e simili, LPV, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, SwissOlympic, Unisanté

86CNCI, ODAG, SRF, Swiss Cigarette e simili

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