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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 7 pagine
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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale
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a. gli attestati cantonali di maturità liceale;
b. gli attestati rilasciati in seguito al superamento dell’esame svizzero di maturità;
c. gli attestati di superamento dell’esame complementare in combinazione con un attestato di maturità professionale o con un attestato di maturità
specializzata riconosciuto a livello svizzero.
2A tal fine adottano atti normativi armonizzati.
3Si assicurano che tali atti normativi entrino in vigore contemporaneamente.
4Creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale.
Sezione 2: Commissione svizzera di maturità
Art. 3 Principio
1La Commissione svizzera di maturità (CSM) è una commissione comune della Confederazione e dei Cantoni. È nominata dal Consiglio federale e dalla CDPE.
2È responsabile della preparazione del riconoscimento degli attestati di maturità liceale di cui all’articolo 1.
3È responsabile dello svolgimento dell’esame svizzero di maturità ed esercita la vigilanza sull’esame complementare.
Art. 4 Compiti nell’ambito del riconoscimento
1La CSM esamina le domande di riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali e riconosciuti a livello cantonale e le inoltra al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE
raccomandando di approvarle o di respingerle.
2Verifica regolarmente l’adempimento delle norme concernenti l’orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità nonché il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero. Effettua inoltre verifiche specifiche per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, del DEFR e della CDPE qualora ciò sia necessario per un motivo particolare.
3Svolge inoltre i seguenti compiti:
a. esamina le domande per l’autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo e le inoltra al DEFR e alla CDPE raccomandando di approvarle o di respingerle;
b. valuta le esperienze pilota e, sulla base delle informazioni raccolte, formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE per stabilire se i requisiti minimi contenuti negli atti normativi devono essere adeguati;