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Consultazione 2022/11: Revisione dell’Ordinanza sulla maturità e dell’Accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità · 7 pagine

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale

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c. esamina le domande per l’autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi per le scuole svizzere all’estero e le inoltra al DEFR e alla CDPE

raccomandando di approvarle o di respingerle;

d. esamina all’attenzione del DEFR e della CDPE le questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità;

e. formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE

sull’adeguamento dei requisiti minimi all’interno degli atti normativi se circostanze particolari lo richiedono;

f. può emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la compensazione degli svantaggi;

g. può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue.

Art. 5 Compiti nell’ambito dell’esame svizzero di maturità e dell’esame

complementare

1La CSM organizza l’esame svizzero di maturità per i candidati che si sono

preparati all’esame senza frequentare una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

2Esercita la vigilanza sull’esame complementare per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

3Può svolgere l’esame complementare autonomamente oppure, su richiesta del Cantone interessato, delegare il compito a una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

Art. 6 Composizione e organizzazione

1La Commissione conta al massimo 25 membri.

2La metà dei membri è nominata dal Consiglio federale, l’altra metà dalla CDPE. La durata del mandato è di quattro anni e non può superare i 12 anni. D’intesa con la Confederazione, rappresentata dal DEFR, la CDPE nomina il presidente.

3La CSM ha a disposizione una segreteria che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La

segreteria è suddivisa in due uffici che si occupano rispettivamente di

riconoscimento e di organizzazione degli esami.

4La CSM adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE.