Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine
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5.5.6 Pareri sull’articolo 77p OAMal Cantoni
BS sottolinea che la limitazione territoriale dei progetti pilota prevista dall’articolo di legge riduce la cerchia degli assicurati partecipanti a quelli domiciliati nel Cantone in cui è condotto il progetto. Sarebbe quindi opportuno tenerne conto nelle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 77p capoverso 1, modificandone come segue la formulazione:
«1 Al progetto pilota possono partecipare soltanto gli assicurati che hanno acconsentito espressamente alla partecipazione, dopo essere stati informati in merito alle conseguenze di tale partecipazione sui loro diritti e obblighi:
a. che hanno dato il consenso scritto alla partecipazione dopo aver ricevuto informazioni sufficienti sui loro diritti e obblighi e
b. che sono domiciliati nel Cantone in cui è condotto il progetto pilota. »
Infine, BS propone un nuovo articolo relativo all’obbligo di informazione a carico del richiedente/dei richiedenti:
«Art. 77pbis Obbligo di informazione
Chi conduce un progetto pilota è tenuto a informare gli assicurati partecipanti sul contenuto e sull’estensione del progetto pilota nonché sui loro diritti e obblighi.»
SH approva la formulazione proposta per il consenso e auspica che nella fase di attuazione sia attribuita grande importanza alla sensibilizzazione, all’informazione dei pazienti sui loro diritti e sui loro obblighi e al fatto che i fornitori di prestazioni siano formati a questo scopo.
Organizzazioni della sanità pubblica – Fornitori di prestazioni
H+ propone di completare il capoverso 2 come segue:
«(…). Gli assicurati possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso, senza necessità di addurre una motivazione.»
Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori
curafutura propone (in linea con il modello basato su convenzioni da essa suggerito, cfr. punto 5.5.1) di stralciare questo articolo. In alternativa (ossia secondo l’avamprogetto posto in consultazione), dovrebbero poter partecipare al progetto pilota solo gli assicurati, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori che hanno espresso la volontà di farlo e dopo essere stati informati adeguatamente sull’impatto della partecipazione sui loro diritti e sui loro obblighi.
santésuisse e il Groupe Mutuel approvano la partecipazione su base volontaria. santésuisse sottolinea tuttavia che, in caso di partecipazione insufficiente, i dati raccolti non si presterebbero a un’interpretazione corretta. Da parte sua, il Groupe Mutuel si chiede cosa succeda se un assicurato desideri cambiare assicuratore durante il progetto pilota.
5.5.7 Pareri sull’articolo 77q OAMal Cantoni
BS auspica che nell’ottica della valutazione sia introdotto un obbligo d’informazione, di documentazione e comunicazione per i detentori di autorizzazioni. BE è dell’avviso che certi effetti, tra cui il contenimento dei costi, saranno probabilmente riscontrabili solo dopo diversi anni e suggerisce quindi di sopprimere la periodicità della valutazione (cpv. 1).