Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine
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digitalizzazione rischiano altrimenti di essere limitati o di non poter essere realizzati. Propone dunque (in linea con la sua idea di adeguamento del concetto, cfr. punto 5.5.1) di riformulare l’articolo come segue:
«I costi del progetto pilota così come i costi amministrativi legati al ripristino dello stato anteriore alla sua esecuzione sono a carico del detentore dell’autorizzazione delle parti della convenzione relativa al progetto pilota.»
santésuisse approva essenzialmente la disposizione, ma ritiene che non dovrebbe escludere una partecipazione pubblica. Il Groupe Mutuel condivide questa conclusione.
Associazioni dei consumatori e altre organizzazioni AGS, la FRC e la SKS, Santé publique Suisse e Innovationsociale sono sostanzialmente
dello stesso parere della FMH. Suggeriscono inoltre, come VASK Svizzera, la creazione di un fondo a cui siano chiamati a contribuire anche gli assicuratori. Innovationsociale propone la nuova formulazione seguente:
«I costi del progetto pilota così come i costi amministrativi legati al ripristino dello stato anteriore alla sua esecuzione sono a carico per una quota limitata del detentore dell’autorizzazione per il progetto pilota. La quota principale dei costi viene assunta da un fondo finanziato da autorità e assicuratori.»
La posizione di Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen è identica a quella dell’ASPS.
5.5.4 Pareri sull’articolo 77n OAMal Cantoni
La CDS e alcuni Cantoni (OW, NW, GL, LU, GE, VD, BE, ZH) ritengono che l’articolo 77n capoverso 1 (per VS, l’art. 77l) vada completato nel senso che il DFI possa rilasciare autorizzazioni di progetti dopo essersi consultato con i Cantoni interessati. I progetti possono in effetti avere un impatto sulla presa a carico o sull’ammontare dei premi nel Cantone in questione, che dovrebbe quindi potersi pronunciare in merito. GE e ZH formulano a questo proposito una proposta concreta (aggiunta di un nuovo capoverso):
«Nel quadro dell’esame da parte del DFI della domanda di autorizzazione di un progetto pilota, i Cantoni il cui ambito di competenza territoriale è interessato dalla domanda in questione sono consultati in merito.»
GE ritiene inoltre che la valutazione del carattere innovativo di un progetto sia troppo soggettiva e suggerisce di riformulare l’articolo 77n capoverso 1 lettera a:
«le misure risultano innovative in relazione al diritto vigente non potrebbero essere attuate secondo il diritto vigente;»
VD esorta il DFI, in occasione dell’esame delle domande di autorizzazione, a non mostrarsi troppo formalista, a maggior ragione per quanto concerne il criterio del recepimento nella legge (art. 77n cpv. 1 lett. c). Secondo VD, in effetti, non si può escludere che un progetto pilota riveli pienamente il suo potenziale solo una volta concluso.
ZG osserva che l’articolo 77n capoverso 3 è fondamentalmente in contrasto con la ratio dell’articolo sulla sperimentazione, visto che a priori non sarebbe più possibile limitare il catalogo di prestazioni (p. es. l’esclusione di trattamenti minori). Secondo ZG, la protezione è già sufficientemente garantita dal carattere volontario della partecipazione e non è necessario imporre restrizioni supplementari.