Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine

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«le misure sono adeguate per il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 59b capoverso 1 LAMal in uno degli ambiti di cui all’articolo 59b capoverso 2 LAMal o di cui all’articolo 59b capoverso 3 LAMal;»

H+ ritiene inoltre che anche il capoverso 1 lettera c vada stralciato, mentre per il capoverso 4 propone – rimandando alla sua proposta relativa all’articolo 77l – la seguente formulazione:

«Il DFI revoca l’autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto, che sono soddisfatti i criteri per un’interruzione prematura del progetto o che sono lesi i diritti degli assicurati.»

Iph propone di stralciare l’articolo 77n capoverso 1 lettera c, dato che le misure dei progetti pilota non possono garantire a priori un’utilità effettiva e quindi la loro adeguatezza a essere recepite nella legge; in quest’ottica dovrebbe trovare applicazione il principio di fiducia secondo cui una misura può essere testata se sono riunite le altre condizioni e se sono stati reperiti i partner necessari. Per quanto riguarda l’articolo 77n capoverso 2 lettera c, Iph s’interroga sui criteri di nomina degli specialisti indipendenti e pensa che sarebbe preferibile accordarsi con il richiedente sulla scelta in questione. Propone infine di aggiungere una disposizione che preveda che il DFI tratti la domanda entro tempi ben precisi, per esempio 30 giorni civili (al massimo entro 6 mesi).

Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori

In linea con la sua idea di adeguamento del concetto (cfr. punto 5.5.1), curafutura propone di modificare come segue i capoversi 1, 2 e 4:

«1 Il DFI autorizza approva soltanto convenzioni relative a progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:

2La decisione di autorizzazione convenzione comprende nello specifico:

a. i nomi delle parti delle convenzione;

4Il DFI revoca l’autorizzazione l’approvazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati.»

santésuisse approva essenzialmente l’articolo, pur essendo dell’avviso che l’aggettivo «innovative» (cpv. 1 lett. a) andrebbe precisato (opinione del resto condivisa dal Groupe Mutuel) e che l’informazione al pubblico (cpv. 5) dovrebbe avvenire di concerto con il detentore dell’autorizzazione.

Associazioni dei consumatori e altre organizzazioni

AGS, unitamente ad altre organizzazioni di fornitori di prestazioni e di pazienti nonché alla FRC, alla SKS e a Santé publique Suisse, sostiene che dovrebbero essere possibili anche progetti che vanno oltre l’attuale quadro della LAMal, in particolare negli ambiti della prevenzione e delle cure di lunga durata (SKS, Santé publique suisse) o volti a migliorare la qualità (FRC, AGS). Su questo punto, la FRC propone del resto di stralciare il capoverso 1 lettera b. Per quanto riguarda gli specialisti, AGS e la FRC ritengono che la procedura di nomina manchi di chiarezza e chiedono (con Innovationsociale) che il rapporto esplicativo venga precisato di conseguenza. Come VASK Svizzera, AGS e Santé publique Suisse rilevano che il riferimento all’articolo 77l capoverso 2 lettera f nel rapporto esplicativo si presti a confusione.

Innovationsociale sottolinea che il passaggio da un progetto pilota a una misura adeguata ad essere recepita nella legge (art. 77n cpv. 1 lett. c) rappresenti un salto notevole. In quest’ottica, dato che il processo prevede già valutazioni periodiche, l’articolo 77n capoverso 1 lettera c dovrebbe essere stralciato. Per quanto riguarda il rafforzamento della qualità (cfr. rapporto