Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Poiché l’importo previsto nel progetto di decreto federale (art. 1 cpv. 1) supera questo limite, la disposizione sottostà al freno alle spese.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
L’articolo rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.). La competenza principale nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia e nella politica di sostegno alla prima infanzia spetta ai Cantoni e ai Comuni, che conoscono la realtà e i bisogni locali molto meglio della Confederazione. In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 Cost., però, anche la Confederazione può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. In questo caso, non assumerà compiti finora svolti dai Cantoni, ma parteciperà ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori e darà ai Cantoni la possibilità di ricevere aiuti finanziari sulla base di accordi di programma. I Cantoni saranno liberi di decidere se concludere o meno tali accordi.
Anche il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.) è rispettato: la Confederazione parteciperà ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori e agli accordi di programma con i Cantoni e definirà le condizioni per la concessione del sostegno finanziario. In tal modo sarà rispettata l’equivalenza fiscale per quanto riguarda la concordanza tra finanziatori e decisori.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
La Confederazione mira a una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione e al miglioramento delle pari opportunità per i bambini in età prescolastica, nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dal diritto costituzionale.
Sulla base di una domanda di sostegno, la Confederazione (UFAS) e il Cantone che l’ha presentata negozieranno la conclusione di un accordo di programma in cui saranno stabiliti gli obiettivi del programma, la partecipazione finanziaria della Confederazione e gli altri punti dell’accordo di programma. Questa procedura è in linea con le disposizioni dell’articolo 16 capoverso 3 LSu112, secondo cui gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
7.7 Delega di competenze legislative
In virtù dell’articolo 20 del progetto preliminare, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
7.8 Protezione dei dati
Non sono previsti né il trattamento di dati personali né misure che possano avere ripercussioni in materia di protezione dei dati.
112 RS 616.1