Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
finché le donne abbiano accesso all’occupazione a tempo pieno (Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna), di impegnarsi maggiormente affinché sull’intero territorio nazionale vi siano servizi per la custodia di bambini disponibili e accessibili, sia materialmente che economicamente (Comitato dei diritti economici, sociali e culturali) e di sviluppare a livello federale standard per la qualità delle strutture di custodia collettiva diurna (Comitato dei diritti del fanciullo). Il presente progetto va nella direzione delle convenzioni ratificate dalla Svizzera ed è in linea con le raccomandazioni dei rispettivi comitati.
Per quanto concerne le misure dei Cantoni per sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia, si tratta di un provvedimento necessario per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 4 della medesima108. Il presente progetto preliminare contribuisce tra l’altro, direttamente o indirettamente, ad attuare i diritti del fanciullo allo sviluppo (art. 6 cpv. 2), a un livello di vita adeguato (art. 27 cpv. 1) e all’educazione in base all’uguaglianza delle possibilità (art. 28). Inoltre, fa sì che i genitori e i rappresentanti legali vengano sostenuti nel loro compito di educare il bambino, ad esempio mediante la creazione di istituzioni, strutture e servizi per la custodia di bambini (art. 18 cpv. 2). Il presente progetto preliminare dà anche seguito a determinate raccomandazioni del Consiglio d’Europa, in particolare quelle del 2006 sulla politica per la promozione di una genitorialità positiva109 e quelle del 2011 sui diritti del fanciullo e su servizi sociali adeguati ai bambini e alle famiglie110. Infine, tiene conto pure dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi (e 169 sotto-obiettivi) di sviluppo sostenibile, il cui sotto-obiettivo 4.2 consiste nel «garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria»111.
7.3 Forma dell’atto
La legge è emanata sotto forma di legge federale ordinaria secondo l’articolo 164 Cost.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Al fine di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
108 RS 0.107
109 Cfr. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6dc5 (consultato il 5.8.2019).
110 Consiglio d’Europa, Recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles, Strasburgo: Consiglio d’Europa, 2011, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/1680472b8c.
111 Cfr. https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-einenachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html.