Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Cost., secondo cui i fanciulli e gli adolescenti vanno aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
7.2.1 Diritto dell’UE
L’UE ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999103 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),104 i cui principi più importanti sono la parità di trattamento dei cittadini di altre parti contraenti con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il versamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS105, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.
I contributi federali previsti nella presente legge sono conciliabili con le suddette prescrizioni di coordinamento.
7.2.2 Altri impegni internazionali
Con la ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna106, la Svizzera si è impegnata in particolare a «favorire l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido» (art. 11 par. 2 lett. c). Dal canto suo, la Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo107 prevede che gli Stati parti adottino ogni provvedimento appropriato per garantire ai bambini i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare di servizi e strutture per la custodia di bambini (art. 18 par. 3). Inoltre, gli organi competenti (ovvero i comitati di esperti indipendenti che verificano il rispetto dei trattati internazionali dell’ONU nell’ambito dei diritti umani) hanno raccomandato espressamente alla Svizzera di creare maggiori opportunità af-
103 RS 0.142.112.681
104 Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
105 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); RS 0.632.31.
106 RS 0.108
107 RS 0.107