Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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positivamente sui figli99. I bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate, quelli con retroterra migratorio e quelli in situazione di handicap traggono particolarmente vantaggio dall’effetto integrativo di un’offerta di qualità che tiene conto dei loro bisogni specifici ed è al contempo aperta a tutti i bambini.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto preliminare si fonda sull’articolo 116 capoverso 1 Cost.100, che attribuisce alla Confederazione una competenza di sostegno. La custodia di bambini complementare alla famiglia è in primo luogo di pertinenza dei Cantoni e dei Comuni, sia nel settore prescolastico che in quello scolastico. Incombe dunque loro attuare le misure in questione. In base alla ripartizione delle competenze stabilita all’articolo 116 capoverso 1 Cost., la Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di promozione della famiglia nella misura in cui questo le permette di sostenere i provvedimenti in tal senso di terzi (Cantoni, Comuni e organizzazioni private). La competenza legislativa della Confederazione in questo settore si fonda anche sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a (protezione dei lavoratori) e 8 capoverso 3 Cost. (uguaglianza tra uomo e donna)101.

Conformemente all’articolo 46 capoverso 2 Cost., la Confederazione e i Cantoni possono concordare nel quadro di accordi di programma il raggiungimento di determinati obiettivi nell’attuazione del diritto federale e lo svolgimento a tal fine di programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Secondo l’articolo 46 capoverso 3 Cost., la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Le misure contemplate nel progetto sono in linea con la Costituzione federale e rispettano le competenze della Confederazione nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia.

Per quanto concerne il miglioramento delle pari opportunità dei bambini in età prescolastica, il progetto preliminare si fonda sull’articolo 67 capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di sostenere, a complemento delle misure cantonali, l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti102. Si tratta di una competenza parallela e sussidiaria della Confederazione. Il progetto consentirebbe inoltre di attuare il diritto di fanciulli e adolescenti a una particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo, sancito nell’articolo 11 capoverso 1 Cost. Lo stesso vale per l’obiettivo sociale fissato dal legislatore nell’articolo 41 capoverso 1 lettera g

99 FF 2020 3249, in particolare pag. 3255.

100 RS 101

101 Mahon e Huruy, Die Zuständigkeiten des Bundes im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, perizia giuridica commissionata dalla Jakobs Foundation,

18 gennaio 2021, e perizia giuridica dell’Ufficio federale di giustizia del 25 ottobre 2001, GAAC 66.1.

102 In questa sede, il termine «extrascolastico» va inteso come al di fuori della scuola, dal punto di vista geografico e temporale; cfr. FF 2010 5991, in particolare pag. 6025. Cfr. anche il parere dell’Ufficio federale di giustizia del 4.8.2017, «Rôle de la Confédération en matière de petite enfance; Tragweite von Art. 67 Abs. 2 BV».