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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
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nell’acqua potabile. Nelle procedure si devono osservare le regole tecniche riconosciute.
b. I biocidi utilizzati per la disinfezione devono essere omologati per la disinfezione dell’acqua potabile secondo l’ordinanza del 18 maggio 20053.
Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali
Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.
Art. 7 lett. g
Nella presente sezione si intende per:
g. impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: impianti di balneazione con vasche artificiali la cui acqua è trattata e riciclata con procedure meccaniche e biologiche ma senza l’aggiunta di conservanti o disinfettanti e senza ricambio continuo dell’acqua, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;
Art. 9 rubrica e cpv. 2
Requisiti microbiologici e organolettici
2L’acqua nelle docce accessibili al pubblico deve soddisfare i requisiti organolettici per l’acqua potabile di cui all’articolo 3 capoverso 1.
Art. 10 cpv. 1
1Per la disinfezione dell’acqua per piscine possono essere usati unicamente i principi attivi e le procedure di cui all’allegato 5a. Si possono utilizzare esclusivamente biocidi omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi.
II
1Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2Gli allegati 2, 4 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
3Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5a conformemente alla versione qui annessa.
3 RS 813.12
4 RS 813.12