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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

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nell’acqua potabile. Nelle procedure si devono osservare le regole tecniche riconosciute.

b. I biocidi utilizzati per la disinfezione devono essere omologati per la disinfezione dell’acqua potabile secondo l’ordinanza del 18 maggio 20053.

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali

Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.

Art. 7 lett. g

Nella presente sezione si intende per:

g. impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell’acqua: impianti di balneazione con vasche artificiali la cui acqua è trattata e riciclata con procedure meccaniche e biologiche ma senza l’aggiunta di conservanti o disinfettanti e senza ricambio continuo dell’acqua, compresi tutti gli impianti di trattamento dell’acqua necessari al suo funzionamento;

Art. 9 rubrica e cpv. 2

Requisiti microbiologici e organolettici

2L’acqua nelle docce accessibili al pubblico deve soddisfare i requisiti organolettici per l’acqua potabile di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Art. 10 cpv. 1

1Per la disinfezione dell’acqua per piscine possono essere usati unicamente i principi attivi e le procedure di cui all’allegato 5a. Si possono utilizzare esclusivamente biocidi omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi.

II

1Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2Gli allegati 2, 4 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5a conformemente alla versione qui annessa.

3 RS 813.12

4 RS 813.12