Progetto
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 100Fedlex · Progetto
«$$e-seal» «$$QrCode»
Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico è modificata come segue:
Art. 2 lett. d
Nella presente sezione si intende per:
d. impianto di approvvigionamento idrico: impianto per la captazione, il trattamento, la conservazione e la distribuzione di acqua potabile, incluso l’impianto domestico;
Art. 3 cpv. 3
3Il gestore di un impianto di approvvigionamento idrico, in conformità con i requisiti della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque, effettua periodicamente un’analisi dei rischi per le risorse idriche nell’ambito dell’analisi complessiva dei rischi. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.
Art. 4 cpv. 4
4Per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile si applica quanto segue:
a. possono essere utilizzate unicamente le procedure e le sostanze di cui all’allegato 4. Riguardo alla purezza, le sostanze devono essere idonee all’uso
RS ...
1RS 817.022.11
2RS 814.20
«%KAVID»«%ASFF_YYYY_ID»