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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e requisiti in merito
1 Elenco delle sostanze
1.1 Spiegazione relativa alle colonne della tabella 1
La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:
Colonna 1 N. sostanza: numero di identificazione della sostanza negli allegati 2, 9 e 10 della presente ordinanza.
Colonna 2 Denominazione della sostanza: denominazione chimica.
Colonna 3 N. CAS: numero CAS (Chemical Abstracts Service).
Colonna 4 N. di riferimento della Commissione europea per la sostanza nell’ambito dei materiali per imballaggi.
Colonna 5 Monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica (M): indicazione che l’impiego della sostanza come «monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica» è autorizzato (sì = «M») o non è autorizzato (no = « »). Se la sostanza è autorizzata come macromolecola ottenuta per fermentazione microbica si indica «M» e nelle specifiche viene precisato che la sostanza è una macromolecola ottenuta per fermentazione microbica.
Colonna 6 Additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione (A): indicazione che l’impiego della sostanza come additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione è autorizzato (sì = «A») o non è autorizzato (no = « »). Se la sostanza è autorizzata soltanto come coadiuvante del processo di polimerizzazione si indica «A» e nelle specifiche viene precisata la restrizione d’uso.
Colonna 7 FRF applicabile (sì/no): indicazione che, per la sostanza considerata, i risultati della migrazione possono essere corretti dal coefficiente di riduzione del consumo dei grassi (FRF) (sì = «X») o non possono essere corretti (no = « »).
Colonna 8 LMS [mg/kg]: limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza.
È espresso in mg di sostanza per kg di derrata alimentare e contrassegnato «NR» (non rilevabile) se la sostanza è una di quelle per cui la migrazione non è consentita. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione al di sopra di un determinato limite di rilevamento. Se non sono stati fissati limiti di rilevabilità specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Tale limite si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati (in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale) o a singole sostanze che non sono correlate e comprende gli eventuali trasferimenti (set-off).
Colonna 9 LMS(T) (n. restrizione di gruppo): numero di identificazione del gruppo di sostanze al quale si applica la restrizione di gruppo di cui alla tabella 2, colonna 1 del presente allegato.
Colonna 10 Restrizione: limitazione d’uso di una sostanza, limite di migrazione o limite di contenuto della sostanza nel materiale o nell’oggetto.
Specifica: composizione di una sostanza, criteri di purezza di una sostanza, caratteristiche fisico-chimiche di una sostanza, indicazioni relative al processo di fabbricazione di una sostanza o ulteriori informazioni concernenti l'espressione dei limiti di migrazione. Se sono stabilite specifiche dettagliate, si fa riferimento alla tabella 3.
Colonna 11 Note sulla verifica della conformità: numero di nota di cui alla tabella 4, colonna 1 del presente allegato, indicante le disposizioni dettagliate applicabili alla verifica della conformità per la sostanza.
Qualora una sostanza figuri nell’elenco come composto singolo ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto composto singolo.