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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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2.3 Restrizioni su materiali e oggetti di materia plastica

2.3.1 I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare le sostanze di cui alla tabella 4 riportata di seguito in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica, espressi in mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare, specificati nella colonna 3, e fatte salve le osservazioni di cui alla colonna 4.

Le sostanze elencate nella tabella 4 devono essere utilizzate solo conformemente ai requisiti di composizione di cui agli articoli 11–13. Se gli articoli 11–13 non autorizzano l’uso di tale sostanza, quest’ultima può essere presente solo come impurità, fatte salve le restrizioni di cui alla tabella 4.

Tabella 4 Limitazioni di metalli e altre sostanze

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Denomina- Sali autorizzati conformemente all’arti- LMS [mg/kg di prodotto o simulante alimentare] Osservazione colo 11 capoverso 2 lettera d zioni Alluminio sì1

Ammonio sì - (1) Antimonio no 0,04 (2) Arsenico no NR

Bario sì1

Cadmio no NR (LDR 0,002)

Calcio sì - (1) Cromo no NR (3) Cobalto sì 0,05

Rame sì5

Europio sì 0,05 (4) Gadolinio sì 0,05 (4)

Ferro sì48

Lantanio sì 0,05 (4) Piombo no NR

Litio sì 0,6

Magnesio sì - (1) Manganese sì 0,6

Mercurio no NR

Nichel no 0,02

Potassio sì - (1) Sodio sì - (1) Terbio sì 0,05 (4) NR: non rivelabile; se per alcune sostanze o gruppi di sostanze non sono stati stabiliti limiti di rilevamento specifici, si applica un limite di rilevamento di 0,01 mg/kg. LDR: limite di rilevamento specificato.

Osservazioni

(1) La migrazione è soggetta agli articoli 12 e 13 capoverso 2.

(2) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

(3) Ai fini della verifica della conformità al presente regolamento, al cromo totale si applica il limite di rilevamento di 0,01 mg/kg. Se l’operatore che ha immesso il materiale sul mercato può tuttavia dimostrare, sulla base di prove documentali preesistenti, che la presenza di cromo esavalente nel materiale è esclusa in quanto tale metallo non è utilizzato né si forma durante l’intero processo produttivo, al cromo totale si applica un limite di 3,6 mg/kg di derrata alimentare.

(4) I lantanidi europio, gadolinio, lantanio e/o terbio possono essere utilizzati conformemente all’articolo 11 capoverso 2 lettera d purché:

a) la somma di tutti i lantanidi che migrano nel prodotto o simulante alimentare non superi il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg; e

b) la documentazione di cui all’articolo 16 contenga prove analitiche, basate su una metodologia ben descritta, atte a dimostrare che nella derrata o simulante alimentare i lantanidi utilizzati sono presenti in forma ionica dissociata.