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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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2.3.2 Le ammine aromatiche primarie incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, non devono migrare né devono essere altrimenti rilasciate dai materiali e dagli oggetti di materia plastica nella derrata o simulante alimentare. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione con un limite di rilevamento di 0,002 mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare per singola ammina aromatica.
Per le ammine aromatiche non incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, la conformità è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale. La somma di tali ammine aromatiche primarie non deve tuttavia superare 0,01 mg/kg nella derrata o nel simulante alimentare.
2.3.3 Nei materiali e oggetti di materia plastica che contengono uno strato barriera la migrazione delle sostanze di cui all’articolo 14 capoverso 2 non deve essere rilevabile. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione al di sopra di un determinato limite di rilevamento. Se non sono stati fissati limiti di rilevabilità specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Tale limite si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati (in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale) o a singole sostanze che non sono correlate e comprende gli eventuali trasferimenti (set-off).
3 Note sulla verifica della conformità di cui nella tabella 1 colonna 11
La tabella 5 relativa alla verifica della conformità contiene le seguenti informazioni:
Colonna 1 N. della nota: numero di identificazione della nota; figura nella tabella 1 colonna 11.
Colonna 2 Note sulla verifica della conformità: norme da rispettare al momento della verifica della conformità della sostanza rispetto ai limiti di migrazione specifica o ad altre restrizioni, oppure osservazioni relative a situazioni che presentano un rischio di non conformità
Tabella 5 Note sulla verifica della conformità
1 N. della nota Note sulla verifica della conformità
1 Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con la derrata alimentare (QMS) in attesa che sia disponibile un metodo analitico.
2 Sussiste il rischio di superamento dell’LMS o dell’LMG nei simulanti delle sostanze grasse.
3 La migrazione della sostanza rischia di determinare il deterioramento delle caratteristiche organolettiche della derrata alimentare a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 49 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
4 Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi devono essere effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D2.
5 Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi devono essere effettuate utilizzando un isoottano come sostituto del simulante D2 (instabile).
6 Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.
7 Durante le prove di conformità effettuate su derrate alimentari è necessario tenere in considerazione l’allegato 4, numero 2.4.1.4.
8 Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con la derrata alimentare (QMS); QMS = 0,005 mg/6 dm2.
9 Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con la derrata alimentare (QMS) in attesa che sia disponibile un metodo analitico per le prove di migrazione. Il rapporto superficie/quantità di derrata alimentare deve essere inferiore a 2 dm2/kg.
10 Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con la derrata alimentare (QMS) nel caso di reazione con la derrata o con il simulante alimentare.
11 Esiste solo un metodo di analisi per la determinazione del monomero residuo nel filler trattato.
12 Sussiste il rischio di superamento dell’LMS nelle poliolefine.
3 RS 817.023.41