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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Gadolinio sì 0,05 (4)

Ferro sì48

Lantanio sì 0,05 (4)

Piombo no NR

Litio sì 0,6

Magnesio sì - (1)

Manganese sì 0,6

Mercurio no NR

Nichel no 0,02

Potassio sì - (1)

Sodio sì - (1)

Terbio sì 0,05 (4)

NR: non rivelabile; se per alcune sostanze o gruppi di sostanze non sono stati stabiliti limiti di rilevamento specifici, si applica un limite di rilevamento di 0,01 mg/kg. LDR: limite di rilevamento specificato.

Osservazioni

(1) La migrazione è soggetta agli articoli 12 e 13 capoverso 2.

(2) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

(3) Ai fini della verifica della conformità al presente regolamento, al cromo totale si applica il limite di rilevamento di 0,01 mg/kg. Se l’operatore che ha immesso il materiale sul mercato può tuttavia dimostrare, sulla base di prove documentali preesistenti, che la presenza di cromo esavalente nel materiale è esclusa in quanto tale metallo non è utilizzato né si forma durante l’intero processo produttivo, al cromo totale si applica un limite di 3,6 mg/kg di derrata alimentare.

(4) I lantanidi europio, gadolinio, lantanio e/o terbio possono essere utilizzati conformemente all’articolo 32 purché:

la somma di tutti i lantanidi che migrano nel prodotto o simulante alimentare non superi il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg.

2.2.2 Le ammine aromatiche primarie incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 20052

sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, non devono migrare né devono essere altrimenti rilasciate dai materiali e dagli oggetti di materia plastica nella derrata o simulante alimentare. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione con un limite di rilevamento di 0,002 mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare per singola ammina aromatica.

Per le ammine aromatiche non incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, la conformità è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale. La somma di tali ammine aromatiche primarie non deve tuttavia superare 0,01 mg/kg nella derrata o nel simulante alimentare.

2.2.3 La somma di tutte le sostanze cedute alle derrate alimentari o ai simulanti alimentari da materiali

e oggetti di silicone non deve superare i 10 mg/dm2 della superficie del materiale o dell’oggetto finito, valore considerato limite di migrazione globale. Per i materiali e gli oggetti di silicone destinati a lattanti e bambini piccoli la migrazione globale non deve superare i 60 mg di costituenti totali rilasciati per kg di derrata alimentare o simulante alimentare.

2.2.4 La verifica del rispetto dei limiti di migrazione è effettuata secondo le regole fissate per le materie

plastiche (allegato 4). I risultati delle prove di migrazione ottenuti nelle derrate alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari.

2.2.5 I materiali e gli oggetti di silicone non devono cedere più dello 0,5 % di materie organiche libere

(volatili) secondo il protocollo di prova seguente:

Circa 10 g di campione sono tagliati in pezzi della dimensione di circa 1×1 cm e lasciati per 48 ore a temperatura ambiente in un essiccatoio contenente cloruro di calcio. I pezzi vengono pesati con un margine di errore di ± 0,1 mg e riscaldati in un forno mantenuto a 200 °C per 4 ore.

2 RS 817.023.41