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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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2 Restrizioni, specifiche e requisiti particolari
2.1 Restrizioni di gruppo di determinate sostanze
2.1.1 Le sostanze riportate nella Parte B della colonna 6 possono essere utilizzate solo alle seguenti
condizioni:
a. non devono essere classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1
dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim)1;
b. non è consentita alcuna migrazione della sostanza. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione al di sopra di un determinato limite di rilevamento. Se non sono stati fissati limiti di rilevabilità specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Tale limite si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati (in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale) o a singole sostanze che non sono correlate e comprende gli eventuali trasferimenti (set-off).
2.1.2 Le sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma possono essere utilizzate solo se sono
espressamente autorizzate e menzionate negli allegati 2 e 9. I coloranti e i pigmenti contenenti nanoparticelle possono essere utilizzati purché nessuna nanoparticella migri nella derrata alimentare.
2.1.3 I materiali e gli oggetti di silicone non devono contenere alcun polisilossane ciclico che leghi allo
stesso atomo di silicio un gruppo fenile e un atomo di idrogeno oppure un gruppo metile.
2.2 Restrizioni di materiali e oggetti di silicone
2.2.1 I materiali e gli oggetti di silicone non devono rilasciare le le sostanze di cui alla tabella 2 riportata
di seguito in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica, espressi in mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare, specificati nella colonna 3, e fatte salve le osservazioni di cui alla colonna 4.
Le sostanze elencate nella tabella 2 devono essere utilizzate solo conformemente ai requisiti di composizione di cui all’articolo 32. Se l’articolo 32 non autorizza l’uso di tale sostanza, quest’ultima può essere presente solo come impurità, fatte salve le restrizioni di cui alla tabella 2.
Tabella 2 Limitazioni di metalli e altre sostanze
1 2 3 Denomina- Sali autorizzati conformemente all’arti- LMS [mg/kg di prodotto o simulante alimentare] Osservazione colo 32 zioni Alluminio sì Ammonio sì - (1) Antimonio no 0,04 (2) Arsenico no NR Bario sì Cadmio no NR (LDR 0,002) Calcio sì - (1) Cromo no NR (3) Cobalto sì 0,05 Rame sì Europio sì 0,05 (4)
1 RS 813.11