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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito
1 Elenco delle sostanze
1.1 Spiegazione relativa alle colonne della tabella 1
La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:
Colonna 1 N. sostanza: numero di identificazione della sostanza negli allegati 2, 9 e 10 della presente ordinanza.
Colonna 2 Denominazione della sostanza: denominazione chimica.
Colonna 3 N. CAS: numero CAS (Chemical Abstracts Service).
Colonna 4 N. di riferimento della Commissione europea per la sostanza nell’ambito dei materiali per imballaggi.
Colonna 5 Utilizzo come:
I legante (monomero o altra sostanza di partenza) (M)
II colorante o pigmento (C)
III solvente (compresi gli «energy curing monomers» (S)
IV additivo (esclusi gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei coloranti e pigmenti) (AD)
V fotoiniziatore (P)
Colonna 6 LMS [mg/kg]: limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza presente nei materiali e oggetti stampati. È espresso in mg di sostanza per kg di derrata alimentare. La dicitura «ND» (non rilevabile) è indicata quando la migrazione della sostanza non è autorizzata. La conformità è stabilità usando metodi di prova di migrazione adeguati, selezionati ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l’assenza di migrazione oltre un determinato limite di rilevabilità. Se non sono stati fissati limiti di rilevabilità specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Si applica a un gruppo di composti se strutturalmente e tossicologicamente correlati (in particolare gli isomeri o i composti con lo stesso gruppo funzionale) o a sostanze individuali non correlate, e comprende gli eventuali trasferimenti indesiderati.
Alle sostanze per le quali non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni si applica un limite generico di migrazione specifica pari a 60 mg/kg.
Colonna 7 LMS(T) (n. restrizione di gruppo): numero di identificazione del gruppo di sostanze al quale si applica la restrizione di gruppo di cui alla tabella 2 colonna 1.
Colonna 8 Restrizioni e specifiche: altre restrizioni diverse dal limite di migrazione specifica e specifiche applicabili alla sostanza. Questa colonna contiene anche altre informazioni sulla sostanza.
Qualora una sostanza figuri nell’elenco come composto singolo ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto composto singolo.
1.2 Significato delle abbreviazioni utilizzate
Le abbreviazioni utilizzate negli elenchi hanno il seguente significato:
C.I. = Color index
DL = limite di rilevabilità del metodo di analisi
ECM = energy curing monomers
EO = ossido di etilene
FP = prodotto finito
MW = peso molecolare