Progetto

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 287Fedlex · Progetto

1 2 3 45

37 431 1-Methoxy-2-propanol (PGME) 5 espresso come somma

449 1-Methoxy-2-propyl acetate (PGMEA) delle sostanze 1225 1-Propoxy-2-propanol (PGPE)

1226 1-Ethoxy-2-propanol (PGEE)

1626 1-Butoxy-2-propanol (PGBE)

2540 Tripropyleneglycol monomethyl ether (TPGME, mixture of isomers)

2749 Dipropyleneglycol monopropyl ether (DPGPE, mixture of isomers)

2834 Dipropyleneglycol monomethyl ether (DPGME, mixture of isomers)

3066 2-Ethoxy-1-methylethyl acetate (PGEEA)

3081 Tripropyleneglycol monobutyl ether (TPGBE, mixture of isomers)

4283 Dipropyleneglycol methyl ether acetate (DPGMEA, mixture of iso-

mers)

4552 Dipropyleneglycol dimethyl ether (DPGDME, mixture of isomers)

5318 Dipropyleneglycol monoethyl ether (DPGEE, mixture of isomers)

38 551 Ethyleneglycol butyl ether 5 espresso come somma

564 Ethyleneglycol butyl ether acetate delle sostanze 572 Diethyleneglycol butyl ether

694 Diethyleneglycol butyl ether acetate

39 1523 Crotonic acid 0,05 espresso com crotonic

4101 3-Hydroxybutanoic acid-3-hydroxy-pentanoic acid, copolymer acid

5327* Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)

* Nella colonna 2, ‘le sostanze seguite da un * sono elencate soltanto all’allegato ‘2 (materia plastica)

2.2 Restrizioni di determinate sostanze

2.2.1 Le sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma possono essere utilizzate solo se sono

autorizzate come tali negli allegati 2 e 10. I coloranti e i pigmenti contenenti nanoparticelle possono essere utilizzati purché nessuna nanoparticella migri nella derrata alimentare.

2.2.2 Le ammine aromatiche primarie incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 20051

sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 o 10 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, non devono migrare né devono essere altrimenti rilasciate nella derrata o simulante alimentare dai materiali e dagli oggetti di materia plastica stampati con inchiostri per imballaggi. La conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all’articolo 34 del regolamento UE n. 2017/625, che possono confermare l’assenza di migrazione con un limite di rilevamento di 0,002 mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare per singola ammina aromatica.

Per le ammine aromatiche non incluse nell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano e per le quali nell’allegato 2 o 10 tabella 1 non è specificato alcun limite di migrazione, la conformità è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale. La somma di tali ammine aromatiche primarie non deve tuttavia superare 0,01 mg/kg nella derrata o nel simulante alimentare.

2.2.3 Sostanze con restrizioni d’uso (colonna 10) dell’allegato 2: solo le sostanze elencate nell’alle-

gato 10 sono ammesse per la fabbricazione di inchiostri da imballaggio.

2.2.4 Nei materiali e negli oggetti stampati i valori di migrazione delle sostanze riportate negli allegati

2 e 10 non devono superare i valori di migrazione specifica definiti in detti allegati, considerando anche il supporto.

2.2.5 I materiali e gli oggetti stampati con inchiostri per imballaggi non devono rilasciare le sostanze

di cui alla tabella 3 riportata di seguito in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica, espressi in mg/kg di derrata alimentare o simulante alimentare, specificati nella tabella 3, e fatte salve le osservazioni di cui alla colonna 4.

1 RS 817.023.41