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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4 periodo 1
4Abrogato
Art. 14 cpv. 4, 6 e 7
4Se la fornitura non avviene ogni giorno, il latte deve essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C e immagazzinato a tale temperatura.
6Abrogato
7 L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura.
Art. 16 cpv. 3
3Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati prima di una loro riutilizzazione. Non è necessario pulire i recipienti e i bidoni ogni giorno se la fornitura del latte non avviene giornalmente.
1RS 916.351.021.1
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