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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4 periodo 1

4Abrogato

Art. 14 cpv. 4, 6 e 7

4Se la fornitura non avviene ogni giorno, il latte deve essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C e immagazzinato a tale temperatura.

6Abrogato

7 L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura.

Art. 16 cpv. 3

3Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati prima di una loro riutilizzazione. Non è necessario pulire i recipienti e i bidoni ogni giorno se la fornitura del latte non avviene giornalmente.

1RS 916.351.021.1

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