Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/39: Decreto federale concernente un credito aggiuntivo per il finanziamento di progetti di rinnovo dell'infrastruttura stradale per il carico di autoveicoli · 8 pagine

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rotabile (locomotive, carri di carico) deve essere rinnovata, non da ultimo a causa dell'estrema corrosione dovuta all'acqua salata che in inverno gocciola dalle macchine.

Per soddisfare le necessità più urgenti, con il preventivo 2019 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno di 60 milioni di franchi versato dallo stesso anno. Questo credito è quasi esaurito, pertanto bisogna decidere come continuare a finanziare il rinnovo.

1.2 Finanziamento di esercizio e materiale rotabile

L'articolo 18 della legge federale del 22 marzo 19856 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) prevede che il carico di autoveicoli venga sostenuto mediante indennità e aiuti agli investimenti. I contributi sono accordati nella misura necessaria ad assicurare l'autonomia finanziaria. La Confederazione provvede affinché sia garantito un esercizio non discriminatorio. Attualmente la Confederazione versa indennità solo alla Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (Furka/Oberalp)7.

L'aiuto finanziario può comportare investimenti nell'infrastruttura (nel settore infrastrutturale) come nei veicoli (nel settore del carico di autoveicoli). C’è però da chiedersi se per l'effettivo esercizio del secondo settore si debbano prevedere sia indennità sia aiuti agli investimenti. Se gli investimenti nel materiale rotabile sono attuati mediante il mercato finanziario, i costi successivi sono pagati in primo luogo con i compensi del trasporto. Se questi ultimi non sono sufficienti e sono state altresì esaurite le possibilità di aumentare i prezzi, i costi non coperti possono essere finanziati mediante un'indennità, che la Confederazione limita però ai costi pianificati non coperti.

Allo stato attuale non è chiaro se in futuro le stazioni di carico della Vereina e del Lötschberg avranno nuovamente bisogno di indennità, soprattutto perché è difficile stimare l'evoluzione della domanda nei prossimi anni. La crisi COVID-19 ha causato un crollo e inoltre al Lötschberg si è dovuto limitare temporaneamente il servizio a causa del risanamento in corso alla galleria di valico. Impossibile dunque sapere in che direzione la domanda si svilupperà in futuro. Sarà compito dei due rispettivi gestori tenerne sotto controllo l'evoluzione e chiedere per tempo eventuali indennità.

I treni per il trasporto di autovetture impiegati (Lötschberg max. otto, Vereina max. quattro, Furka due) rappresentano un valore di riacquisto pari a 400 - 500 milioni di franchi. Con una durata di utilizzazione di 25 anni risultano costi di ammortamento fino a 20 milioni di franchi. Considerato che una parte relativamente importante del materiale rotabile era stata, a suo tempo, finanziata a fondo perduto, per il carico di autoveicoli tali ammortamenti in futuro costituiranno un peso supplementare (dopo il nuovo investimento). Se gli interessi aumentassero nuovamente, si aggiungerebbero i rispettivi costi. È molto probabile che per parte di essi in futuro saranno necessarie indennità. Prima si deve però cercare di coprire tali costi mediante maggiori ricavi dai compensi del trasporto. I gestori dovranno effettuare, in particolare, differenziazioni dei prezzi, che implichino maggiori entrate e non generino importanti effetti di ritorno alla strada.

Se le prestazioni nel carico di autoveicoli vengono ordinate e indennizzate, lo sono su base annuale. Qualora in futuro altri impianti di carico dovessero necessitare di indennità, nell'ottica della trasparenza e di una maggiore sicurezza della pianificazione si potrà valutare se richiedere al Parlamento un limite di spesa quadriennale (secondo l'art. 20 della legge federale sulle finanze della Confederazione LFC8).

1.3 Finanziamento dell’infrastruttura stradale

Gli impianti per il carico di autoveicoli dal punto di raccordo alla rete delle strade principali o nazionali appartengono ai gestori dell’infrastruttura (BLS Netz AG [BLSN], Ferrovia retica SA [FR], Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG[MGI]); del loro esercizio si occupano però le rispettive imprese di trasporto (cfr. n. 1.2).

Secondo l'articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie (Lferr), questi impianti in linea di principio non fanno parte dell'infrastruttura ai sensi del diritto ferroviario, ma sono di proprietà dei suoi gestori. Quelli alla Furka e alla Vereina sono stati finanziati con i crediti di costruzione all'epoca della realizzazione della galleria, gli impianti al Lötschberg con fondi d'investimento a destinazione vincolata per il traffico stradale. Tutti gli investimenti sono stati finanziati a fondo perduto.

Essendo gli impianti delle vere infrastrutture stradali, è giustificato coprirne il rinnovo ed eventuali adeguamenti con il finanziamento speciale per il traffico stradale, continuando a stanziarlo a fondo perduto, altrimenti i gestori dell’infrastruttura si ritroverebbero a far fronte ad ammortamenti, che dovrebbero a loro volta essere coperti. Ciò semplifica notevolmente il sistema di finanziamento.

1.4 Finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Solo una minima parte dell'infrastruttura ferroviaria è destinata specificamente al carico di autoveicoli e, nel complesso, il suo utilizzo è indennizzato con il prezzo di traccia pagato dai treni per il trasporto di autovetture. Il prezzo di traccia, però, copre in primo luogo solo i costi marginali dell'infrastruttura e una parte dei costi fissi può essere compensata solo se vengono pagati contributi di copertura. Attualmente per le tre stazioni di carico questi ultimi ammontano a tre milioni di franchi circa.

Gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria e i costi non coperti sono finanziati con il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) e riguardo a ciò non c'è alcunché da cambiare. Resta tuttavia da determinare l'importo del contributo di copertura da versare. Esso è definito come quota sui proventi del trasporto (art. 9c Lferr) e deve tener conto della situazione economica del settore interessato. In futuro si prevede di trattare il carico di autoveicoli come gli altri settori di trasporto: per

6 RS 725.116.2

7Cfr. rubrica A231.0291 Carico degli autoveicoli, volume 2B

8 RS 611.0

9 RS 742.101