Rapporto esplicativo OPEn
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Contributo d'investimento: nuova deroga al limite inferiore di potenza nel caso degli impianti idroelettrici
I gestori di impianti idroelettrici che vengono o sono state sottoposte a misure di risanamento ecologico finanziate attraverso fondi pubblici dovranno poter ricevere un contributo d'investimento, se l'impianto esistente subisce anche un rinnovamento o un ampliamento considerevole. La nuova disposizione non riguarda i nuovi impianti.
Ai sensi dell'articolo 83a della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) e dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0) i gestori sono obbligati a risanare entro la fine del 2030 gli impianti idroelettrici (indipendentemente dalle loro dimensioni) che pregiudicano in misura considerevole le acque. In cambio delle misure adottate i gestori degli impianti ricevono un indennizzo totale conformemente all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). L'indennizzo riguarda esclusivamente i costi necessari per il risanamento ecologico degli impianti e viene corrisposto dal 2012.
Soprattutto per i piccoli impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 300 kW c'è il rischio che gli impianti risanati o da risanare con fondi pubblici debbano comunque essere dismessi; ciò accade se, oltre agli investimenti per il risanamento ecologico, sono necessari anche investimenti per interventi di natura tecnica (ad es. sostituzione delle turbine, dei componenti elettromeccanici o riparazione delle condotte di approvvigionamento).
Secondo le stime dell'UFE, entro il 20301 soddisferanno i criteri di cui all'articolo 47 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) e avranno quindi diritto a un contributo d'investimento, da 50 a 100 impianti circa tra quelli con una potenza inferiore a 300 kW e soggetti all'obbligo di risanamento. La produzione corrispondente stimata va dai 50 ai 75 GWh circa.
1.2 Adeguamento del sistema di rimunerazione
1.2.1 Adeguamento del metodo di calcolo per determinare il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici
Dall'inizio del 2022 il prezzo di mercato di riferimento per le altre tecnologie (tutte tranne il fotovoltaico) viene calcolato mensilmente (in precedenza il calcolo era trimestrale). Questo cambio di metodo è dovuto al fatto che il calcolo trimestrale rappresentava mediamente uno svantaggio sistematico: infatti i piccoli impianti idroelettrici, in particolare, ma anche quelli eolici e a biomassa producono maggiormente nei mesi del trimestre in cui i prezzi sono tendenzialmente più bassi.
Per alcuni gestori di impianti idroelettrici ad acqua fluente, la cui produzione elettrica non è regolabile, si profilano tuttavia perdite finanziarie anche con il calcolo mensile. Ciò perché per questi impianti i prezzi dell'elettricità e la produzione si muovono spesso in direzioni opposte in autunno e in primavera. Per gli impianti idroelettrici, pertanto, un calcolo settimanale del prezzo di mercato di riferimento potrebbe produrre un miglioramento sul piano finanziario, ma comporterebbe un elevato onere amministrativo e tecnico per l'organo di esecuzione. Un'alternativa è rappresentata da un metodo di calcolo ponderato in funzione dei volumi: secondo tale metodo il prezzo di borsa verrebbe ponderato in funzione dell'effettiva quantità di elettricità immessa in rete ogni quarto d'ora dagli impianti idroelettrici sottoposti a misurazione del profilo di carico e partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e si calcolerebbe una media mensile. Si tratta di un metodo più facile da implementare e che non comporta mediamente né perdite né profitti per i gestori degli impianti; tuttavia i gestori di impianti idroelettrici il cui profilo di produzione si discosta dalla media potrebbero continuare a subire perdite.
1 Termine del sostegno agli impianti idroelettrici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne.