Rapporto esplicativo OPEn

Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

La presente revisione introduce al capoverso 2 lettera c un'ulteriore nuova deroga. Le società che gestiscono impianti soggetti all'obbligo di risanamento e con una potenza inferiore a 300 kW dovranno poter beneficiare di un contributo d'investimento per rinnovamenti o ampliamenti considerevoli. Ciò, tuttavia, solo se non vengono eseguiti nuovi interventi in acque naturali o preziose sul piano ecologico. Siamo di fronte a un nuovo intervento se, ad esempio, vengono compromesse la libera circolazione dei pesci o il bilancio in materiale detritico o se i flussi discontinui arrecano ulteriore pregiudizio. L'intervento viene valutato in rapporto all'impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il risanamento ecologico delle centrali idroelettriche già esistenti permette di migliorare lo stato ecologico dei sistemi idrici interessati. Pertanto è opportuno esonerare dal limite inferiore di potenza di 300 kW gli impianti che vengono o sono stati sottoposti a risanamento ecologico.

Nel quadro del risanamento della forza idrica i Cantoni hanno identificato attraverso pianificazioni strategiche gli impianti idroelettrici che necessitano di essere risanati. Nella decisione che stabilisce l'obbligo di risanamento per un impianto si chiede al relativo gestore di illustrare in uno studio di più varianti in che modo intende rimediare al pregiudizio arrecato. La scelta della variante più idonea viene effettuata dall'autorità cantonale preposta al rilascio della concessione e dall'UFAM, tenendo conto, tra le altre cose, dell'aspetto ecologico (potenziale e miglioramento), della proporzionalità dell'onere richiesto e degli obiettivi della politica energetica. In questo modo si vuole garantire l'implementazione di soluzioni valide sul piano ecologico. La scelta della variante viene effettuata prima dell'attribuzione di un eventuale contributo d'investimento, quindi indipendentemente da esso.

Le società che gestiscono impianti con una potenza inferiore a 300 kW e che sono già stati sottoposti a risanamento o per i quali l'UFAM ha già assicurato l'indennità dovranno poter ricevere un contributo d'investimento per un risanamento o un ampliamento considerevoli, a condizione che tali interventi non causino un nuovo o un ulteriore pregiudizio in termini ecologici. Il pregiudizio viene valutato in rapporto al singolo impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'UFAM.

Art. 15

Per l'adeguamento del calcolo del prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici sono immaginabili due varianti. Le considerazioni in merito sono contenute nel paragrafo 1.2.1.

Art. 26

In futuro l'indennità di gestione sarà composta da una parte fissa per i costi di commercializzazione e da una parte variabile per i costi dell'energia di compensazione. Per ulteriori dettagli al riguardo si veda il paragrafo 1.2.2.

Art. 62 cpv. 3 lett. b

Adeguamento redazionale dovuto al fatto che le leggi in questione non vengono citate per la prima volta in questo punto della presente ordinanza.