Rapporto esplicativo OPEn
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia
Esempio fittizio: Prezzi dell'energia di compen- Short position Long position sazione
Media 2013 - 2015 7,36 ct./kWh 2,5 ct./kWh
Ottobre 2022 22 ct./kWh 15 ct./kWh
Costi di opportunità medi 2013-2015: (7,36 ct./kWh - 2,5 ct./kWh) / 2 = 2,43 ct./kWh
Costi di opportunità medi ottobre 2022: (22 ct./kWh – 15 ct./kWh) / 2 = 3,5 ct./kWh
Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti idroelettrici:
0,11 ct./kWh + (0,17 ct./kWh * 3,5 ct./kWh / 2,43 ct./kWh) = 0,35 ct./kWh
Per la conversione valutaria vengono utilizzati i corsi medi mensili pubblicati dall'AFC.
2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
A seconda del metodo applicato per il calcolo del prezzo di mercato di riferimento l'organo di esecuzione può dover sostenere un onere supplementare maggiore per l'attuazione. Le restanti modifiche non comportano particolari conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
3. Conseguenze su economia, ambiente e società
La modifica concernente il contributo d'investimento non ha alcun impatto sostanziale sull'economia, sull'ambiente o sulla società. L'onere a carico del Fondo per il supplemento rete, attraverso cui vengono finanziati i contributi d'investimento, aumenterà, tuttavia le spese aggiuntive derivanti dalle nuove deroghe sono molto contenute rispetto all'onere complessivo. La nuova disposizione riduce al minimo il rischio di un utilizzo inutile di fondi pubblici.
La revisione del metodo di calcolo per il prezzo di mercato di riferimento e per l'indennità di gestione ridurranno l'onere finanziario a carico dei gestori degli impianti; in cambio aumenterà quello a carico del Fondo per il supplemento rete.
4. Commento ai singoli articoli
Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
L'articolo 9 ha subito una revisione totale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023; nella sua nuova versione l'articolo si compone di due capoversi. Il capoverso 1 disciplina le deroghe per gli impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) e il paragrafo 2 quelle relative ai contributi d'investimento. Sul piano dei contenuti continueranno a valere le deroghe ammesse finora. Questa modifica è dovuta al fatto che con la revisione della legge sull'energia2 gli impianti ausiliari sono già esenti per legge dal limite inferiore di potenza (art. 26 cpv. 4 D-LEne). Affinché la modifica sia comprensibile, nel testo dell'ordinanza viene presentato l'intero articolo.
2 Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso di procedere ad alcune modifiche della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) (FF 2021 2321) sulla base dell'iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443).