Rapporto esplicativo OEEne
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull’efficienza energetica
2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. I requisiti nuovi e quelli modificati possono essere attuati con le risorse umane e i crediti di progetto dell'UFE già disponibili e comportano spese supplementari di minima entità.
3. Conseguenze su economia, ambiente e società
Le modifiche apportate agli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 introducono essenzialmente correzioni minori, chiariscono questioni derivanti dalla prassi attuativa o sono di natura redazionale. Il lieve inasprimento dei requisiti dovrebbe avere solo un impatto minimo sull'economia. Altrettanto minime, benché positive, dovrebbero essere le ripercussioni su ambiente e società.
L'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali mira a un migliore sfruttamento del potenziale di efficientamento nel medio e lungo termine. Ciò, a sua volta, dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e alla sicurezza dell'approvvigionamento di medio e lungo termine.
Inoltre anche i consumatori finali trarranno vantaggio dalle modifiche operate: grazie ad esse, infatti, disporranno di informazioni sull'efficienza degli apparecchi e potranno così scegliere consapevolmente di acquistare apparecchi a consumo energetico ridotto; di norma il prezzo di acquisto degli apparecchi più efficienti è superiore a quello degli apparecchi meno efficienti, ma i costi energetici dei primi per la loro intera durata di vita sono notevolemente inferiori. I requisiti più severi rispetto a quelli dell'UE rappresentano però un ostacolo tecnico al commercio. Tuttavia, l'obbligo di dichiarazione appena introdotto si basa su uno standard dell'UE, il che dovrebbe portare a medio-lungo termine a una riduzione delle differenze con eventuali future normative europee in materia di lavastoviglie professionali.
4. Rapporto con il diritto europeo
L’adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi la Svizzera riprende fondamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell’UE; sono ammesse unicamente le deroghe previste dall’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). A causa delle modifiche all'OEEne previste con l'aggiunta dell'allegato 2.15 per le «lavastoviglie professionali con raccordo alla rete» queste ultime devono essere incluse come nuove eccezioni rispetto al diritto UE nell'articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE.
Le modifiche previste agli allegati 1.1, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22 e 2.1 allineano le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE, riducendo così gli ostacoli al commercio.