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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 6 pagine

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Sistemi di gestione delle identità e servizi di elenchi della Confederazione. O

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Art. 3 cpv. 1

1Lo scopo di un sistema IAM consiste nell’amministrare in modo raggruppato i dati sull’identità e sui diritti di persone, macchine e sistemi per metterli a disposizione di sistemi a valle e di altri sistemi IAM.

Art. 5 Sistemi IAM

1Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:

a. il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) per tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti al settore TDT della CaF;

b. la Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il sistema IAM gestito dall’unità Informatica DFAE;

c. il settore TDT della Cancelleria federale per il sistema IAM dei processi di supporto, compresi i collegamenti cloud;

d. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per il sistema IAM gestito dalla Base d’aiuto alla condotta (BAC) del DDPS;

e. la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il sistema IAM gestito presso il Centro servizi informatici DEFR (CSIeco);

f. l’Ufficio federale delle strade per il suo sistema IAM destinato all’esercizio degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza delle strade nazionali.

2Gli organi federali di cui al capoverso 1 provvedono affinché la liceità del trattamento dei dati personali nei sistemi IAM dei quali sono responsabili sia verificata almeno ogni quattro anni da un servizio esterno.

3Nella misura in cui la presente ordinanza si applica alle organizzazioni assoggettate di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c–e LSIn secondo l’articolo 84 capoverso 3 LSIn, tali organizzazioni stabiliscono esse stesse quali sono gli organi federali responsabili nel loro settore.

4Il servizio tecnico competente rimane responsabile del sistema a valle, in particolare dell’accesso ad esso.

Art. 11 cpv. 2 e 3

2In questo sistema non può essere eseguita alcuna profilazione.

3In assenza di una base legale in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione, eccettuati i dati biometrici secondo l’articolo 20 capoverso 2 LSIn.