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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 6 pagine

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Sistemi di gestione delle identità e servizi di elenchi della Confederazione. O

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Art. 13 cpv. 4

4I dati possono essere messi a disposizione automaticamente di altri sistemi d’informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

a. sia dotato di una base legale che prevede il trattamento dei dati da mettere a disposizione e di un regolamento per il trattamento secondo l’articolo 21dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD); e

Art. 14 cpv. 2

2Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione dei dati biometrici secondo l’articolo 20 capoverso 2 LSIn.

Titolo prima dell’art. 18

Sezione 6: Misure di protezione dei sistemi IAM e dei servizi di elenchi

Art. 18 cpv. 1 e 2

1I gestori interni ed esterni di componenti di un sistema IAM e di un servizio di elenchi devono disporre di direttive scritte sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione dei rischi. In particolare, ogni organo responsabile di un sistema o di un servizio di elenchi secondo la presente ordinanza emana un regolamento per il trattamento secondo l’articolo 21 OLPD.

2I sistemi IAM e i servizi di elenchi che non sono gestiti da servizi secondo l’articolo 2 o su loro mandato, possono essere collegati a sistemi IAM o servizi di elenchi interni alla Confederazione soltanto se soddisfano i requisiti minimi predefiniti in materia di sicurezza delle informazioni.

Art. 20 Sistema globale IAM

I sistemi IAM dell’Amministrazione federale possono essere collegati tra loro e con i sistemi IAM esterni di cui all’articolo 21 al fine di costituire un sistema globale.

Art. 21 Condizioni per il collegamento di sistemi IAM esterni

I seguenti sistemi esterni IAM possono essere collegati ai sistemi IAM della Confederazione per consentire l’accesso delle persone ivi registrate alle risorse della Confederazione, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le procedure secondo gli articoli 22 e 23 e i loro gestori s’impegnino a rispettare la presente ordinanza e le direttive emanate in virtù della stessa:

a. sistemi IAM dei Servizi del Parlamento;

b. sistemi IAM dell’esercito;