Progetto

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Legge federale sui trasporti (internazionali) di viaggiatori e di merci su strada

«%ASFF_YYYY_ID»

dati alle autorità competenti su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

2. Legge dell’8 ottobre 19998 sui lavoratori distaccati

Art. 1 cpv. 2bis

2bis

Nell’occupazione transfrontaliera di lavoratori impiegati in Svizzera distaccati in altri Paesi disciplina inoltre l’assistenza amministrativa fornita nel quadro:

a. dell’allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; e

b. dell’allegato P della Convenzione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

Art. 8a Assistenza amministrativa nel settore del trasporto su strada

1Se lo prevede uno degli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 2bis, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e le autorità cantonali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d possono comunicare alle autorità competenti di altri Paesi, su loro richiesta, dati su lavoratori impiegati in Svizzera e sui loro datori di lavoro con domicilio o sede in Svizzera.

2Affinché l’autorità richiedente possa effettuare un controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime durante il periodo del distacco nel Paese dell’autorità richiedente, le possono essere comunicati i dati per identificare il datore di lavoro contenuti nei registri ai quali hanno accesso le autorità cantonali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d.

3Nel quadro di un controllo, all’autorità richiedente possono essere comunicati i dati seguenti:

a. identità, indirizzo e numero della licenza di condurre del conducente;

b. lettera di vettura o giustificativi equivalenti nel trasporto di merci su strada transfrontaliero;

c. dati del tachigrafo secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 19 giugno 199511 per gli autisti (OLR 1);

d. conteggi salariali durante il periodo del distacco;

8 RS 823.20

9 RS 0.740.72

10 RS 0.632.31

11 RS 822.221