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Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 8 pagine

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Legge federale sui trasporti (internazionali) di viaggiatori e di merci su strada

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e. contratto di lavoro o le informazioni scritte secondo l’articolo 330b CO12;

f. rapporti sul tempo di lavoro secondo l’articolo 15 OLR 1;

g. ricevute del pagamento dello stipendio.

4Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per il collegamento a una piattaforma per la cooperazione transfrontaliera in ambito amministrativo. Disciplina i singoli aspetti quali la competenza per il coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

Art. 8b Competenze e procedura

1La SECO riceve le richieste di assistenza amministrativa delle autorità di altri Paesi. Trasmette le richieste di dati di cui all’articolo 8a capoversi 2 e 3 all’autorità cantonale competente presso il domicilio o la sede del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d.

2L’autorità cantonale competente invita il datore di lavoro a fornire i dati di cui all’articolo 8a capoverso 3 richiesti dall’autorità richiedente nella lingua indicata da quest’ultima.

3Il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità cantonale i dati richiesti nella lingua indicata dall’autorità richiedente entro 14 giorni.

4L’autorità cantonale trasmette i dati di cui all’articolo 8a capoversi 2 e 3 alla SECO o direttamente all’autorità richiedente. La SECO trasmette all’autorità richiedente i dati ricevuti dall’autorità cantonale.

5Se, nel fornire assistenza amministrativa, l’autorità cantonale presume che siano violate prescrizioni svizzere vincolanti sulla sicurezza stradale, può informarne le autorità svizzere competenti.

Art 8c Finanziamento

1La Confederazione si assume la metà dei costi sostenuti dalle autorità cantonali per fornire assistenza amministrativa secondo l’articolo 8a se tali costi non sono coperti dagli introiti provenienti dalle procedure effettuate secondo il diritto cantonale. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca o l’ufficio federale da esso designato può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 9 cpv. 2 Frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. fbis

nonché cpv. 3 primo periodo

2L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

fbis. per infrazioni all’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 8a capoverso 3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera,

12 RS 220