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Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 8 pagine

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Legge federale sui trasporti (internazionali) di viaggiatori e di merci su strada

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Abrogato

Art. 2 Campo di applicazione

1La presente legge si applica a:

a. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un’impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua il trasporto professionale di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l’autista;

b. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un’impresa che effettua il trasporto professionale di merci con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione.

2Essa non si applica a:

a. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un’impresa che effettua con autoveicoli il trasporto di viaggiatori esclusivamente per fini non professionali;

b. imprese non occupate nel settore dei trasporti che effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;

c. professione di trasportatore su strada esercitata mediante un’impresa che effettua il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale è compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;

d. imprese che impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.

Art. 2a Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

a. autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre4 sulla circolazione stradale;

b. professionale: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un’impresa di trasporto su strada ottiene in compenso una prestazione economica;

4 RS 741.01