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Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 8 pagine

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Legge federale sui trasporti (internazionali) di viaggiatori e di merci su strada

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c. gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un’impresa di trasporto su strada.

Titolo prima dell’art. 3

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

2... Ha durata quinquennale, è personale e non trasferibile.

Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

1Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestri5 e ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera:

a. concludere accordi con Stati terzi sul trasporto internazionale di viaggiatori e di merci;

b. decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 19536 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.

2In tali accordi e decisioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese di trasporto su strada estere possono derogare.

3Può approvare una revisione degli allegati 1, 3 e 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri volta a tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada e ad attuare in forma equivalente i regimi correlati.

Art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 6

1Per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

5 RS 0.740.72

6 RS 0.740.1