Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati
mercati digitali)36 e del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali)37. Per CH++ la regolamentazione delle piattaforme dovrebbe costituire, ove necessario, anche il riferimento per regolamentazioni specifiche per settore.
CH++ e Impressum ritengono che sia necessario disciplinare anche il settore dell’IA, al fine di limitarne le ripercussioni negative.
La Posta e USS sono a favore di una tassazione equa dei grandi servizi online. Per garantire un finanziamento sufficiente delle imprese mediatiche e dei giornalisti, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin vedono una possibile soluzione nella tassazione degli introiti pubblicitari conseguiti dai servizi online grazie all’utilizzazione dei contenuti giornalistici.
Secondo DUN e Swissmem, non è possibile compensare il deflusso degli introiti pubblicitari con misure legate al diritto d’autore ed è quindi più corretto intervenire applicando misure del diritto dei cartelli. Anche Aktion Medienfreiheit ritiene corretto rispondere alla posizione dominante che le piattaforme online hanno assunto sul mercato pubblicitario attraverso il diritto dei cartelli.
Per quanto riguarda la ripartizione e la definizione della tariffa, Swisscopyright propone di introdurre all’articolo 51 capoverso 1 LDA un diritto d’informazione delle società di gestione nei confronti delle imprese mediatiche. La formulazione proposta da Swisscopyright è la seguente: «Soweit es ihnen zuzumuten ist, müssen die Werknutzer und -nutzerinnen, sowie die Medienunternehmen im Sinne von Artikel 37a Absatz 1 den Verwertungsgesellschaften alle Auskünfte, welche diese für die Gestaltung und die Anwendung der Tarife sowie für die Verteilung des Erlöses benötigen, in einer Form erteilen, die dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt»38.
GDS respinge la regolamentazione proposta. Nel caso in cui si decida di introdurre comunque una norma relativa ai link che rimandano a contenuti giornalistici, raccomanda di prevedere un diritto al compenso per gli autori delle opere giornalistiche. Nel caso in cui queste opere siano realizzate nel quadro di un rapporto di lavoro o su incarico, si potrebbe prevedere un diritto di partecipazione per l’impresa mediatica interessata. A tal fine, propone un articolo 13b intitolato «Verlinkung auf journalistische Werke» («Collegamento a opere giornalistiche») dello stesso tenore della proposta del PS (v. sopra), fatta eccezione per il titolo.
AROPI propone un’integrazione della legge, affinché gli estratti di pubblicazioni giornalistiche che non presentano carattere originale non costituiscano opere protette da diritto d’autore, ma possano dare comunque diritto a un compenso ai sensi dell’articolo 37a LDA. La formulazione proposta da AROPI è la seguente: «5 Les extraits de publications journalistiques dépourvus de caractère individuel ne constituent pas des œuvres bénéficiant des droits exclusifs au sens de la présente loi, mais donnent droit à une rémunération aux entreprises de médias selon l’art. 37a LDA»39.
Secondo AROPI, si potrebbe valutare anche l’idea di un compenso forfettario, in analogia alla restrizione per l’uso privato di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera b o c e capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 2 LDA.
CDPE e DUN vorrebbero che l’attuale restrizione per l’utilizzazione a fini didattici fosse estesa alle utilizzazioni di cui all’articolo 19 capoverso 3 LDA e propongono di modificare l’articolo in questo senso. Questo consentirebbe di adeguare la legge all’attuale realtà delle scuole.
Società digitale chiede di assoggettare le società di gestione alla legge federale del 17 dicembre 200440 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras) e propone il seguente tenore per l’articolo 2 capoverso 1
36 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali); GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1
37 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali); GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1
38 «Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d’opere, nonché le imprese mediatiche ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1, devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, tutte le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione» (traduzione libera).
39 «Le parti di pubblicazioni giornalistiche che non presentano carattere originale non costituiscono opere che beneficiano di diritti esclusivi ai sensi della presente legge, ma danno alle imprese mediatiche diritto a un compenso ai sensi dell’articolo 37a LDA» (traduzione libera).
40 RS 152.3