Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

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quali la tassazione nonché obblighi di condivisione dei dati e di trasparenza) e per rafforzare lo scambio efficace di informazioni e opinioni tra la popolazione. Inoltre, il PS chiede migliori condizioni quadro per le offerte giornalistiche e i giornalisti, un sostegno statale per media locali e regionali nonché condizioni di lavoro e formazione ottimali per i giornalisti. Ritiene inoltre che il diritto di protezione affine previsto non sia in grado di risolvere i problemi dei media; pertanto, chiede che il progetto non ostacoli la possibilità del sostegno statale ai media e la regolamentazione delle piattaforme. Propone di sostituire al diritto di protezione affine per le imprese mediatiche un diritto al compenso per gli autori, con la partecipazione della rispettiva impresa mediatica come datore di lavoro. Si dovrebbero poi impedire possibili abusi riguardanti riduzioni salariali ricorrendo a contratti collettivi di lavoro, che consentirebbero anche di tutelare le condizioni di lavoro dei giornalisti. Il PS propone la seguente formulazione:

«Art. 13b Zugänglichmachen von journalistischen Werken

1Wer als Anbieterin oder Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft auf ein zugänglich gemachtes journalistisches Werk verlinkt, schuldet den Urheberinnen und Urhebern dieses Werks hierfür eine Vergütung. Der Vergütungsanspruch besteht auch dann, wenn die Verlinkung das Ergebnis einer Suchabfrage ist oder wenn die Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes das Werk so zugänglich gemacht haben, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl Zugang dazu haben.

2Der Vergütungsanspruch kann nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften und nur gegenüber Anbieterinnen und Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft geltend gemacht werden, die gewinnorientiert tätig sind und die eine durchschnittliche jährliche Zahl von Nutzerinnen und Nutzern von mindestens zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung aufweisen.

5Ist das journalistische Werk durch ein Medienunternehmen zugänglich gemacht worden, welches nach in der Branche anerkannten Regeln für die journalistische Praxis arbeitet, so ist dieses Unternehmen an der Vergütung für die Urheberin oder den Urheber angemessen zu beteiligen»35.

I Verdi sono del parere che l’introduzione di un diritto di protezione affine non possa assolutamente sostituire misure sostanziali a sostegno dei media e ritiene che il progetto debba essere visto, al massimo, come un piccolissimo passo in direzione di un sostegno più ampio, che va attuato quanto prima. Il partito non comprende perché debba essere protetto un solo settore. Ritiene che sia invece più opportuno regolamentare in modo sostanziale le piattaforme e tassare in maniera equa i grandi servizi online.

Il PVL riconosce che nel settore delle piattaforme online vi è un problema di predominanza sul mercato, di cui le imprese mediatiche sono vittima. Tuttavia, confondere l’introduzione di un diritto al compenso per gli snippet con il finanziamento dei media non aiuta ad affrontare le sfide che scaturiscono da questa situazione. Sarebbe più opportuno quindi avviare una discussione sulla regolamentazione delle grandi piattaforme online, al fine di prevenire sviluppi negativi. Anche il GPVL è dell’idea che il sostegno ai media non vada attuato con l’introduzione di un diritto di protezione affine, bensì con una tassazione adeguata dei grandi servizi online.

Indipendentemente dall’introduzione di un diritto di protezione affine, fög, Impressum, SIG, SSM e USS ritengono che, per contrastare la progressiva crisi dei media, occorra attuare urgentemente misure di sostegno specifiche. ACS ritiene che sia fondamentale scindere il presente progetto dalla questione di adeguate condizioni quadro per le imprese mediatiche e di un corretto sostegno ai media.

Per scongiurare un possibile fallimento del mercato per quanto riguarda gli introiti pubblicitari e il deflusso di queste entrate dalle imprese mediatiche ai fornitori di servizi online, CH++, Impressum, Opendata, Syndicom e USS chiedono una regolamentazione delle piattaforme online. A tal fine alcuni propongono l’attuazione in Svizzera del regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui

35 «Art. 13b Messa a disposizione di opere giornalistiche

1 I fornitori di servizi della società dell’informazione che inseriscono un collegamento a un’opera giornalistica messa a disposizione devono versare un compenso all’autore dell’opera. Il compenso è dovuto anche se il collegamento risulta da una ricerca o se gli utenti del servizio hanno messo a disposizione l’opera in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

2 Il diritto al compenso può essere fatto valere soltanto da società di gestione autorizzate e soltanto nei confronti di fornitori di servizi della società dell’informazione che esercitano un’attività a scopo di lucro e che hanno un numero di utenti annuo medio pari ad almeno il 10 per cento della popolazione svizzera.

5 Se l’opera giornalistica è messa disposizione da un’impresa mediatica che lavora rispettando le regole riconosciute nella prassi giornalistica nel settore, quell’impresa ha diritto a un’equa parte del compenso degli autori» (traduzione libera).