Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

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dell’impresa mediatica all’adempimento del fabbisogno di informazioni, in particolare a livello regionale. OW vede nel disciplinamento previsto un’ingerenza nella libertà economica, senza alcun beneficio apparente. Deplora inoltre che non sia possibile stimare gli introiti supplementari che ne deriverebbero per il settore dei media, il quale dovrebbe sostenere anche l’onere burocratico generato dall’attuazione dell’obbligo di compenso. AMF ritiene che il disciplinamento proposto non sia in grado di scongiurare il rischio principale, ossia che i grandi editori beneficino in modo sproporzionato del compenso.

Art. 83a AP-LDA (Disposizioni transitorie)

Google chiede che il compenso sia esigibile a partire dall’entrata in vigore della tariffa determinante ai fini dello stesso e che possa essere imposto solo a partire da quel momento. Non si pronuncia in merito al momento a contare dal quale sia dovuto il compenso, ma dalle osservazioni formulate si evince che lo ritiene esigibile solo a partire dall’entrata in vigore della tariffa corrispondente. Ringier afferma che il compenso debba essere versato a partire dall’entrata in vigore anche per tutti gli snippet messi a disposizione online in precedenza e ancora presenti online in quella data. La posizione di Ringier sfocerebbe in una modifica dell’articolo 80 capoverso 2 LDA. Ringier si esprime solo in merito all’introduzione di nuovi diritti esclusivi e non all’introduzione di un diritto al compenso, ma dal messaggio del 19 giugno 198934 concernente una legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA), una legge federale sulla protezione delle topografie di circuiti integrati (legge sulle topografie, LTo) nonché un decreto federale concernente diverse convenzioni internazionali nel settore del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini del 19 giugno 1989 si evince che la norma dovrebbe permettere di realizzare ancora investimenti effettuati in buona fede. Questo è il caso anche di un’attività per la quale viene introdotto un compenso, cambiando il modello commerciale in modo così evidente.

3.3 Domande concernenti l’intelligenza artificiale (IA)

Ritenete necessario che il presente avamprogetto sia completato con un diritto al compenso per l’utilizzazione di contenuti giornalistici da parte delle applicazioni dell’IA? Quali sono gli argomenti a favore o a sfavore di una regolamentazione, delle sfide poste dagli strumenti dell’IA nella produzione e dell’utilizzazione di pubblicazioni giornalistiche nel quadro del presente avamprogetto?

AG, OW, SO, UR, ZH, PVL, Centro, PS, ALESI, ATPS, SSM e USS sostengono che prima di disciplinare l’IA sia necessaria un’analisi. OW sembra ritenere che le utilizzazioni da parte dell’IA non siano rilevanti nell’ottica del diritto d’autore e auspica la valutazione di misure alternative per preservare la pluralità del panorama mediatico, soprattutto sul piano regionale. In linea di principio, il PS preferisce un disciplinamento graduale, per esempio riprendendo per intero il regolamento UE sull’IA. I Verdi non si esprimono sul diritto al compenso per le utilizzazioni da parte dell’IA; chiedono però che, nel caso in cui venga introdotto, non sia previsto un disciplinamento specifico per il giornalismo, ma un diritto al compenso generale. GPVL esprime contrarietà all’introduzione di un disciplinamento per l’IA nel quadro del diritto d’autore, ma si dichiara a favore della definizione di regole sull’indicazione delle fonti, la protezione dei dati, la trasparenza ed eventualmente di una procedura di opt out per i titolari dei diritti. Aktion Medienfreiheit, Opendata e USI sono dello stesso avviso.

Economiesuisse, ASW, asut, Bibliosuisse, DUN, HotellerieSuisse, Swico e Swissmem auspicano che si aspetti e si osservino, nel frattempo, gli sviluppi in materia, in particolare in seno all’UE. USC non si esprime in merito, affermando di non conoscere a sufficienza la situazione giuridica e l’esatto funzionamento delle applicazioni dell’IA; tuttavia, si dichiara sostanzialmente a favore della creazione di una base giuridica, in particolare in materia di indennità e dichiarazione. Anche La Posta e SIG si esprimono in questo senso. BL, LU, TG e La Posta ritengono che non sia ancora possibile formulare una valutazione definitiva, ma apprezzerebbero soluzioni a favore delle case mediatiche e della pluralità nel giornalismo. SIG auspica una soluzione completa, che copra l’intero settore della cultura. BE, SG e VD ritengono che occorra procedere a una verifica approfondita alla luce degli sviluppi internazionali e sono tendenzialmente a favore di un disciplinamento per tutte le opere.

AROPI, la COFEM e fög condividono la posizione del PVL, del Centro e del PS e sono favorevoli a un’analisi approfondita. fög rimanda al suo studio del 2023 sulla percezione dell’IA, da cui è emerso che il 61 per cento della popolazione svizzera ritiene che i fornitori di soluzioni IA come ChatGPT dovrebbero versare un’indennità ai media

34 FF 1989 III 413