Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

4.3 Forma dell’atto (decreto federale)

Il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 non costituisce un’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale che approva il relativo scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata limitata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti in particolare le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Il regolamento (UE) 2022/922 è inoltre un atto normativo dettagliato dell’UE direttamente applicabile e che non è contrario ad alcuna disposizione del diritto svizzero. Non è quindi necessario attuarlo nel diritto svizzero né a livello di legge né a livello di ordinanza. Tuttavia, il regolamento (UE) 2022/922 impone obblighi importanti agli Stati Schengen, i quali sono ad esempio tenuti a fornire, nell’ambito della procedura di valutazione, informazioni scritte in base a un questionario (cfr. art. 14 par. 3 e 4) e hanno ampi obblighi di tollerare e di collaborare durante le visite in loco (cfr. art. 3 par. 5, art. 19). Infine, devono tenere a disposizione del gruppo di esperti per un anno almeno un esperto per settore (cfr. art. 17). Il regolamento prevede inoltre la possibilità della Commissione europea di svolgere negli Stati Schengen valutazioni senza preavviso o visite di verifica (cfr. art. 4 par. 3, art. 5 lett. c), a seconda delle circostanze anche senza preavviso (cfr. art. 19 par. 4). Infine, il regolamento prevede il monitoraggio formalizzato dei provvedimenti adottati. Anche se le raccomandazioni destinate allo Stato valutato sono giuridicamente vincolanti soltanto nella misura in cui costatano una violazione degli obblighi derivanti dall’acquis di Schengen, lo Stato in questione è tenuto a presentare entro un determinato termine un piano d’azione per eliminare tutte le carenze costatate (cfr. art. 21 par. 1 e 2, art. 22 par. 6). Inoltre, lo Stato valutato sottostà all’obbligo di fornire relazioni fino alla completa attuazione del piano d’azione (cfr. art. 21 par. 3) e possono essere previste visite di verifica, che in determinati casi sono obbligatorie (cfr. art. 22 par. 9, art. 23 par. 5).

Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 contiene perciò disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Per questi motivi il decreto federale che approva lo scambio di note sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva i trattati internazionali che sottostanno a referendum mediante decreto federale (art. 24 cap. 3 LParl).