Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Se l’atto normativo da recepire è di natura vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che dal punto di vista della Svizzera va considerato un trattato internazionale. Il regolamento (UE) 2022/922 è giuridicamente vincolante.
Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (EU) 2022/922 si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)76, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2, l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. (art. 7a cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]77; art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl]78) oppure di quelli la cui portata è limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA).
Nel presente caso non sussiste una norma di delega di una legge speciale che autorizzi il Consiglio federale a concludere autonomamente lo scambio di note. Quest’ultimo non può neppure essere considerato un trattato internazionale di portata limitata secondo l’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Di conseguenza, lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 deve essere sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.
4.2 Compatibilità con gli altri impegni internazionali della Svizzera
Recependo il regolamento (UE) 2022/922 in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i suoi impegni, assunti nell’ambito dell’AAS, nei confronti dell’UE. Secondo l’articolo 2 paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 7 AAS, la Svizzera è tenuta a recepire ed applicare gli sviluppi dell’acquis di Schengen. In tal modo la Svizzera garantisce che il nostro Paese parteciperà anche alle future valutazioni Schengen di altri Stati e che sia a sua volta valutato, fornendo in tal modo un contributo importante alla fiducia reciproca degli Stati Schengen e al buon funzionamento dello spazio Schengen.
76SR 101
77 SR 172.010
78 SR 171.10