Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
In virtù della Convenzione sulla partecipazione ai comitati74, la Svizzera partecipa ai lavori del comitato Schengen. Può esprimersi in merito a tutte le questioni trattate nel comitato e presentare proposte, ma non dispone del diritto di voto. Poiché tuttavia di regola nel comitato si cerca di raggiungere un consenso e quindi si passa raramente alla votazione, le conseguenze dell’assenza di tale diritto sono limitate.
Articoli 31-33 Entrata in vigore, abrogazione e applicazione
Il regolamento (UE) 2022/922 è entrato in vigore il 5 luglio 2022, 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU). All’interno dell’UE si applica dal 1° ottobre 2022 (art. 33). Di conseguenza, il programma pluriennale per il ciclo di valutazione 2023-2029, il programma annuale per il 2023 e la composizione del gruppo di esperti per l’anno prossimo sono già retti dal nuovo diritto.
Le valutazioni stesse saranno effettuate a partire da febbraio 2023 secondo le disposizioni del nuovo diritto. Alle visite delle procedure di valutazione in corso che sono state effettuate o si effettueranno prima del 1° febbraio 2023, come anche all’adozione delle relazioni di valutazione, si applicano le regole del regolamento (UE)
n. 1053/2013 (art. 31 par. 3). Per contro al follow-up, a partire dalla presentazione dei piani d’azione tesi a attuare le raccomandazioni, si applicano le disposizioni del nuovo regolamento UE, il che significa in particolare che gli Stati valutati possono approfittare degli intervalli più lunghi tra le relazioni previsti dal nuovo diritto.
A parte le suddette regole transitorie, il previgente regolamento (UE) n. 1053/2013 non esplica più alcun effetto per gli Stati membri dell’UE, poiché è stato abrogato con l’inizio dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/922 (art. 32). Per la Svizzera quest’ultimo entrerà tuttavia in vigore soltanto quando saranno adempiti i requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS; cfr. n. 1.3). Fino ad allora per la Svizzera restano vincolanti gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 1053/2013.
Secondo l’attuale programma pluriennale la prossima valutazione periodica della Svizzera era prevista nel 2023. Dato che però una valutazione della Svizzera in conformità con il nuovo regolamento (UE) 2022/922 non è possibile prima della conclusione della procedura di recepimento, la Commissione europea si è dichiarata disposta a posticipare il termine della valutazione (probabilmente inizio 2025). La Commissione inserirà il nuovo termine nel programma pluriennale da adottare entro l’inizio di dicembre di quest’anno. Non è tuttavia del tutto escluso che la Svizzera possa essere oggetto di valutazioni senza preavviso o tematiche. Fino all’entrato in vigore del regolamento (UE) 2022/922 per la Svizzera, tali valutazioni dovrebbero però svolgersi secondo le regole del regolamento (UE) n. 1053/2013.
74 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.11