Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
Articolo 30 Procedura di comitato
Secondo l’articolo 3, la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale in relazione alla pianificazione e all’attuazione delle valutazioni. Nell’esercitare questi compiti è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri dell’UE, il cosiddetto «comitato Schengen» (art. 30 par. 1). Conformemente al principio della responsabilità comune relativa all’applicazione del meccanismo di valutazione (art. 3 par. 1), mediante tale comitato la Commissione si coordina con gli Stati Schengen. Alcune decisioni devono essere adottate sotto forma di decisione d’esecuzione e secondo le prescrizioni del regolamento (UE) n. 182/201171. Questo vale per l’adozione del programma pluriennale e di quello annuale (art. 12 par. 2; art. 13 par. 1), per il questionario standard (art. 14 par. 1) e per le relazioni e le raccomandazioni di competenza della Commissione (art. 20 par. 4, art. 22 par. 7, art. 23 par. 1 e 4, art. 24).
In questi casi si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 30 par. 2), che garantisce agli Stati membri dell’UE rappresentati nel comitato Schengen di partecipare all’emanazione di atti d’esecuzione da parte della Commissione europea. In questa procedura d’esame, la Commissione europea presenta al comitato un progetto di atto d’esecuzione in riferimento al quale gli Stati Schengen possono proporre modifiche. Successivamente il comitato esprime un parere. Per quanto possibile, le decisioni sono prese consensualmente. Se non si raggiunge un consenso, si passa a una votazione in cui per l’adozione della decisione è necessaria una maggioranza qualificata.72 La Commissione può emanare la decisione di esecuzione soltanto se il comitato esprime un parere favorevole73. Questa regola non è applicata nella procedura urgente, alla quale si ricorre in presenza di gravi carenze. In tal caso la Commissione europea può adottare le relazioni di valutazione secondo l’articolo 22 paragrafo 3 e chiedere solo successivamente il consenso degli Stati membri nell’ambito del comitato Schengen. La Commissione europea è tenuta a sottoporre per parere l’atto d’esecuzione al comitato Schengen entro 14 giorni dall’adozione. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione europea deve revocare senza indugio l’atto d’esecuzione (art. 30 par. 3 con rinvio all’art. 8 del regolamento (UE) n. 182/2011).
71 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
72 La maggioranza qualificata si basa sulla ponderazione dei voti degli Stati membri dell’UE secondo i principi sanciti dal Trattato sull’Unione europea (TUE; GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13; cfr. art. 16 par. 4 e 5 TUE).
73 Se non è raggiunta la maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta della Commissione, il comitato non presenta un parere. In tal caso la Commissione non può emanare l’atto d’esecuzione. Può tuttavia presentare al comitato una versione modificata dell’atto oppure presentare il progetto di atto d’esecuzione a un cosiddetto comitato d’appello per una nuova delibera (art. 30 par. 2 secondo comma con rinvio alla procedura di cui all’art. 5 par. 4 comma 3 del regolamento (UE) n. 182/2011). Se è chiamato in causa, il comitato d’appello esprime anch’esso un parere a maggioranza qualificata. Per la Commissione il parere favorevole o contrario del comitato d’appello è vincolante. Se invece il comitato non esprime un parere, la Commissione europea può emanare l’atto d’esecuzione.