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Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 5 pagine

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Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare

e sul diritto penale minorile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 1 lett. bbis

La presente ordinanza disciplina:

bbis. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;

Art. 4

Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–78 CP, secondo la loro durata totale.

Titolo dopo l’art. 12b

Sezione 3a: Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale

Art. 12c Pene a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili

simultaneamente

1Se nell’esecuzione vi è concorso di una privazione della libertà a tenore dell’articolo 25 DPMin con una pena detentiva a tenore dell’articolo 40 CP, le pene sono eseguite congiuntamente, secondo la loro durata totale.

2In caso di privazioni della libertà e pene detentive eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base al totale delle durate secondo gli articoli 28 capoverso 1 DPMin e 86 capoversi 1, 4 e 5 CP.

3Se nell’esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell’articolo 23 DPMin con pene detentive a tenore dell’articolo 40 CP, l’autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata.

Art. 12d Misure protettive a tenore del DPMin e misure terapeutiche a tenore

del CP eseguibili simultaneamente

1Se nell’esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione dell’altra; se più misure protettive o terapeutiche in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un’istituzione adeguata.

2Se, nel corso dell’esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l’autorità