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Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 5 pagine

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Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare

e sul diritto penale minorile «%ASFF_YYYY_ID»

2L’espulsione è eseguita appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura protettiva.

Titolo prima dell’art. 13

Sezione 4: Concorso, nell’ambito dell’esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti dello stesso Cantone

Art. 13 Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati

1Se nell’esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:

a. l’esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;

b. l’esecuzione simultanea di sanzioni.

2Se nell’esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMin e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14 Competenza

1Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l’esecuzione, è competente:

a. per l’esecuzione congiunta di più pene detentive (art. 4) o di privazioni della libertà e pene detentive (art. 12c cpv. 1) in concorso tra loro: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2, 89 cpv. 6 CP e art. 34 cpv. 1 DPMin);

b. per l’esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l’esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l’esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;

c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1) o di prestazioni personali con pene detentive (Art. 12c cpv. 3): il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;

d. nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l’esecuzione secondo l’articolo 6 capoverso 2;