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Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 5 pagine

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Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare

e sul diritto penale minorile «%ASFF_YYYY_ID»

e. nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 2 nonché agli articoli 7, 9, 10 capoverso 1 lettera b, 12d capoverso 1, 12e capoverso 1, 12f e 12g: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.

2Se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l’esecuzione, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14a cpv. 2

2Per l’esecuzione di un’espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMin oppure con una privazione della libertà o misura protettiva a tenore del DPMin pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione.

Art. 16 cpv. 1

1Le spese d’esecuzione delle misure a tenore del CP, compresa l’esecuzione dell’espulsione, o delle misure protettive a tenore del DPMin sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... .