Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 13 pagine

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Diritto di voto a partire da 16 anni (Iv. Pa. 19.415) – Sintesi dei risultati della consultazione

Il PS è altresì dell’avviso che anticipando l’età della partecipazione alle decisioni politiche si darà anche un impulso all’educazione civica.

EàG, infine, ritiene che il progetto federale incoraggerà i Cantoni a muoversi nella stessa direzione. EàG e il PS ricordano che nel corso del 20° secolo il diritto di voto è stato esteso progressivamente per rispondere all’evoluzione della società. Per il PS, il fallimento di diversi progetti cantonali non rappresenta un freno all’iniziativa. Di fatto, sino ad oggi, la maggior parte della popolazione svizzera non ha avuto modo di pronunciarsi sul tema.

Contrari

Il Centro, il PLR e l’UDC respingono le modifiche proposte.

Per i partiti anzidetti, diritto di voto e di eleggibilità vanno di pari passo e dissociarli non ha alcun senso. Secondo l’UDC ciò porterebbe alla creazione di cittadini di seconda classe. Il Centro e il PLR ritengono altresì problematico il fatto di concedere diritti politici a chi non ha ancora conseguito la maggiore età civile. In questo senso, occorre armonizzare i doveri che derivano dal raggiungimento della maggiore età civile e penale con l’esercizio dei diritti politici. Al riguardo, l’UDC reputa incoerente vietare a un sedicenne di esercitare alcuni diritti, ad esempio firmare un contratto, ma consentirgli di votare.

Il Centro, il PLR e l’UDC sottolineano che, con l’unica eccezione del Cantone di GL, tutti i tentativi cantonali tesi ad anticipare il diritto di voto sono falliti. Per l’UDC, il sistema glaronese della «Landsgemeinde» non è comparabile alle votazioni ed elezioni federali. La bocciatura di iniziative simili a livello cantonale non è dunque di buon auspicio per l’introduzione a livello federale del diritto di voto a 16 anni. L’UDC teme inoltre che l’approvazione dell’iniziativa comporti costi elevati in quanto ammetterebbe basi legali differenziate per l’esercizio dei diritti politici rispettivamente a livello nazionale e cantonale. Una simile situazione non è

auspicabile neppure per il PLR.

Quest’ultimo insiste peraltro sull’esistenza di altre misure e mezzi per rafforzare l’impegno politico dei giovani.

Secondo l’UDC, sono una serie di norme e di leggi su cui si fonda lo Stato di diritto a dover legittimare il riconoscimento di certi diritti politici e non l’interesse per la politica. Il partito è altresì dell’avviso che il diritto di voto a 16 anni comporterebbe una perdita di credibilità delle leggi, andando a ledere di riflesso la democrazia diretta. Riconosce infine che l’educazione civica può favorire l’esercizio del diritto di voto, ma reputa, viceversa, che non è attraverso il diritto di voto che va promossa l’educazione civica.

Altre osservazioni

EàG suggerisce di modificare l’articolo 136 capoverso 1 Cost. in modo da includervi anche le persone affette da malattie mentali e quelle titolari di un permesso di domicilio; questa

modifica permetterebbe di aumentare il numero delle persone coinvolte nelle decisioni politiche e di rafforzare la democrazia. Anche il PS si dice favorevole all’estensione del diritto di voto agli stranieri residenti in Svizzera.

EàG propone infine di non modificare l’articolo 143 Cost. affinché a 16 anni sia concesso anche il diritto di eleggibilità.